Adempimenti

Nella fattura elettronica compensazione Iva al 7% per le cessioni di bovini

Aggiornato il software dopo la mancata proroga della percentuale al 9,5%

di Gianni Allegretti

L’agenzia delle Entrate ha rilasciato l’aggiornamento del software per la fatturazione elettronica prevedendo la percentuale di compensazione Iva in agricoltura del 7% applicabile alle cessioni degli animali della specie bovina compreso il genere bufalo.

L’aggiornamento è conseguente alla mancata proroga della percentuale (9,5%) applicabile sino allo scorso 31 dicembre alle cessioni di bovini e suini che ha comportato il ritorno alle percentuali rispettivamente del 7% e del 7,30% applicate sino al 2015 prima della loro elevazione quale misura di aiuto a contrasto della crisi del comparto.

Con l’aggiornamento del software della fatturazione viene meno per gli allevatori ogni residua speranza di un “ripensamento” da parte del legislatore, se non per la conferma della percentuale del 9,5%, almeno per una percentuale intermedia che avrebbe dato un po’ di sollievo al settore ancora alle prese con l’aumento dei costi energetici e delle materie prime.

Dopo il software per la fatturazione elettronica l’Agenzia dovrà a breve provvedere all’aggiornamento anche del modello Iva TR da utilizzare per le istanze di rimborso Iva trimestrale a partire da quella relativa al primo trimestre da presentare nel mese di aprile.

Nel merito delle percentuali di compensazione Iva in agricoltura ricordiamo che esse devono essere utilizzate da parte dei produttori agricoli che operano ai fini Iva nel regime speciale naturale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72 nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) dell’imposta ove vengono applicate all’ammontare imponibile delle cessioni effettuate per determinare l’imposta detraibile in luogo di quella sostenuta sugli acquisti e importazioni.

Ricordiamo, tuttavia, che sussistono anche due casi in cui le percentuali di compensazione vengono applicate direttamente in fattura in luogo delle aliquote Iva ordinarie e, precisamente:

- alle cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati (volume d’affari dell’anno precedente inferiore a 7.000,00 euro) per le quali, ex articolo 34, comma 6, la fattura («autofattura») viene emessa dal cessionario;

- ai passaggi dei prodotti agricoli dal produttore socio alla cooperativa nel caso in cui entrambe i soggetti operano in regime speciale Iva (articolo 34 del Dpr 633/1972).

Casi per i quali si è reso necessario l’aggiornamento del software per la fatturazione.

Per la percentuale del 7,30% l’aggiornamento non è, invece, stato necessario in quanto già presente nel software perché applicabile ad altre tipologie di beni (ad esempio ovicaprini, equini, eccetera).

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