Controlli e liti

Per tassare la società estera si guarda alla sede effettiva

La Cgt Toscana: con sede effettiva si intende il luogo dove si svolgono le attività amministrative e di direzione e si convocano le assemblee

di Angelo Sozzi e Lia Paggi

Le società formalmente estere si tassano in Italia se qui si trova, per la maggior parte del periodo d’imposta, la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività (articolo 73, comma 3 del Tuir). Questi criteri, paritetici ed alternativi, che rappresentano il collegamento tra i soggetti passivi dell’imposizione diretta ed il territorio nazionale, sono decisivi per stabilire il centro di tassazione di una società e questo, indipendentemente dalle eventuali ulteriori contestazioni di «esterovestizione».

In tale solco interpretativo, tracciato dalla Cassazione (ex multis Cassazione 23150/2022, 11709/2022 e 11710/2022), si inserisce la sentenza 138 del 16 febbraio 2023 della Cgt di secondo grado della Toscana, chiamata a pronunciarsi sul caso di una società romena, accertata dal Fisco italiano perché accusata di avere sede amministrativa nel nostro Paese a (presso la sede di un’altra società italiana amministrata dal socio unico della stessa società romena accertata).

Il caso

L’amministrazione finanziaria rilevava che la società italiana operava avvalendosi di più società di diritto estero (tra cui quella romena accertata) affiliate con contratti di franchising.

In Romania, la società accertata, disponeva effettivamente di un magazzino di notevoli dimensioni dal quale partiva il materiale distribuito; tuttavia questo fatto (unitamente all’effettiva iscrizione presso il registro delle imprese commerciali estero) non è stato ritenuto sufficiente a smontare il quadro probatorio dell’agenzia delle Entrate italiana. I giudici di seconde cure, richiamando l’orientamento di legittimità di cui sopra, specificano che per “sede amministrativa” si intende la sede “effettiva” ossia il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.

Per tale ragione valorizzano il ruolo rivestito dall’amministratore italiano della società nazionale (unico socio della società rumena) considerando che egli di fatto amministrava dall’Italia anche la società estera.

Quindi la società estera, avendo direzione effettiva in Italia, è considerata residente nonostante l’acclarata esistenza di attività svolte in Romania. A tali conclusioni si giunge proprio in quanto non è necessario, al fine di stabilire il centro di tassazione, che la società estera persegua fini elusivi («esterovestizione»). Le medesime conclusioni, ricorda la Cgt di II grado Toscana, valgono anche nel comparto Iva, poiché ai sensi dell’articolo 7, Dpr 633/72, occorre avere riguardo ai concetti di domicilio e residenza (individuabili nella sede legale e nella sede effettiva).

Il regolamento Ue

Anche il Regolamento Europeo 282/2011, ai fini dell’individuazione del luogo delle prestazioni di servizi, stabilisce che occorre avere riguardo al luogo in cui è fissata la sede dell’attività economica, individuata come quella in cui «vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa , del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione».

Nel caso in cui applicando tali criteri non si riesca a stabilire con certezza il luogo della sede dell’attività economica, il Regolamento citato stabilisce la prevalenza «del criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa».

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