La ditta Ue non identificata può locare uno show room con limite di permanenza per i beni esposti
Un’azienda polacca che opera nel campo del commercio infissi può esporre i propri beni in Italia senza che si verifichi acquisto intracomunitario se i beni tornano in Polonia entro 24 mesi
La società polacca può sottoscrivere con il proprietario dell’immobile sito in Italia, un contratto di locazione. Tale prestazione si considera territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell’articolo 7-quater del Dpr 633/1972. La fattispecie da monitorare, nel caso prospettato dal lettore, è il trasferimento dei beni della società polacca che, verosimilmente, dalla Polonia vengono trasportati in Italia. Ebbene, detta operazione secondo quanto disposto dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera h) della Direttiva 2006/112/CE, recepito dall’articolo 38, comma 5 del Dl 331/1993, non costituisce acquisto intracomunitario se vengono rispettati determinati requisiti. Fra questi, si ricorda il rispetto del limite temporale di 24 mesi di permanenza dei beni nel territorio dello Stato italiano trascorsi i quali i beni devono tornare nello Stato membro di provenienza. In difetto, deve essere regolarizzata la loro permanenza in Italia, comportando l’obbligo, in capo al proprietario polacco, di identificarsi nel territorio dello Stato italiano.
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