Imposte

Energivori e non solo, le imprese allo slalom fra i crediti d’imposta

Intreccio di quattro misure di sostegno contro il caro-energia il quadro delle condizioni e dei requisiti per accedere ai benefici previsti nel decreto Aiuti

 Il credito d’imposta varia dal 10 al 25% delle spese della componente energetica.

di Luca Gaiani

Slalom tra norme per comprendere le misure di sostegno alle imprese colpite dalla crescita dei costi di energia elettrica e gas. Il decreto aiuti (Dl 50/2022) interviene per la quarta volta in poche settimane per aggiungere nuovi crediti di imposta, ritoccando altresì alcune percentuali previste da precedenti provvedimenti.

Quattro gruppi

Per individuare l’esatta misura spettante, occorre preventivamente stabilire la categoria a cui appartiene l’impresa.

Le norme prevedono aiuti differenziati per: 1) imprese energivore (Dm 21 dicembre 2017); 2) imprese con contatori di potenza non inferiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore; 3) imprese gasivore (Dm 541/2021); 4) imprese diverse da quelle gasivore.

Per le imprese «energivore» e per quelle «gasivore», nel rispetto di determinate condizioni, sono riconosciuti crediti di imposta calcolati sui costi sostenuti sia nel primo che nel secondo trimestre 2022. Per le imprese diverse da quelle energivore e da quelle gasivore, i crediti di imposta spettano invece, sempre in presenza di determinate condizioni, solo per i costi del secondo trimestre 2022.

Le imprese energivore, come chiarito dalla circolare 13/E/2022, sono quelle che, oltre ad essere qualificabili come a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell’articolo 3 del Dm 21 dicembre 2017, risultano inserite nell’elenco «CSEA» previsto al comma 1 dell’articolo 6 del medesimo Dm con riferimento all’anno 2022. Queste imprese usufruiscono di un tax credit, rispettivamente del 20% e 25% per i costi della componente energia del primo e secondo trimestre di quest’anno, purché, rispettivamente, i costi dell’ultimo trimestre 2021 siano superiori di oltre il 30% a quelli dell’ultimo trimestre 2019 (tax credit primo trimestre 2022) e i costi del primo trimestre 2022 siano superiori di oltre il 30% a quelli del primo trimestre 2019 (tax credit secondo trimestre 2022).

Le imprese non energivore possono ottenere un credito di imposta del 15% (percentuale così elevata dall’articolo 2 del decreto aiuti) sul costo della componente energia del solo secondo trimestre 2022, sempre in presenza di una crescita di oltre il 30% tra primo trimestre 2022 e primo trimestre 2019.

Imprese gasivore

Sono gasivore le imprese che operano nei settori del Dm 541/2021 (allegato 1) e che hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% della quantità indicata nell’articolo 3, comma 1, del Dm 541, al netto dei consumi per usi termoelettrici. A queste imprese il decreto aiuti (articolo 4 che introduce un nuovo articolo 15.1 nel Dl 4/2022) attribuisce un credito di imposta del 10% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 (non per usi termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento calcolato come media dei prezzi del mercato infragiornaliero dell’ultimo trimestre 2021 (pubblicati dal Gme) sia superiore di oltre il 30% all’ultimo trimestre 2019.

Per il secondo trimestre 2022, le gasivore usufruiranno del credito del 25% (misura così aumentata dall’articolo 2 del Dl 50/2022) per gli acquisti di gas non a uso termoelettrico, con la condizione di aumento del prezzo di riferimento di oltre il 30% tra primo trimestre 2022 e primo trimestre 2019.

Le imprese non gasivore hanno diritto, per il solo secondo trimestre 2022, a un credito di imposta del 25% (misura fissata dall’articolo 2 del Dl 50/2022) sui costi per acquisto di gas a uso diverso da quello termoelettrico, purché i pressi medi di riferimento del mercato infragiornaliero del primo trimestre 2022 superino di oltre il 30% quelli del corrispondente trimestre del 2019.

Credito in F24

I crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2022. La compensazione può avvenire anche prima della chiusura del trimestre di riferimento purché il consumo sia avvenuto e risulti da fatture già ricevute. I crediti saranno altresì cedibili (solo per intero), previo visto di conformità, secondo modalità di un successivo provvedimento delle Entrate.

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