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Dogane, il depositario autorizzato non può essere sospeso in assenza di condanna definitiva

Per la Corte Ue viene violata la presunzione di innocenza se l’autorità amministrativa infligge una sanziona prima di accertare la violazione. l giudici precisano anche i contorni del «ne bis in idem»

di Giorgio Emanuele Degani

L’autorizzazione a esercitare la funzione di deposito fiscale per i prodotti sottoposti ad accisa non può essere sospesa in via amministrativa fino alla conclusione di un procedimento penale, e solo per il motivo per cui il titolare di tale autorizzazione è imputato in un procedimento penale, sempre che tale sospensione costituisca anche una sanzione penale. Questo è il principio di diritto reso dalla Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-412/21 del 23 marzo 2023.

I giudici hanno rilevato che una simile sospensione viola l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui ogni persona imputata è considerata innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

La questione

Una società di diritto rumeno era titolare di un’autorizzazione ad operare nel settore della produzione di alcol e bevande alcoliche soggette ad accisa. A seguito di una perquisizione da parte dell’amministrazione finanziaria, è stato avviato un procedimento penale per una serie di irregolarità consistenti nella evacuazione e detenzione, al di fuori del deposito fiscale, di un quantitativo superiore a 40 litri di alcol etilico con titolo alcolometrico superiore del 96% in volume e, dall’altro, di un montaggio di un tubo anomalo sull’impianto di produzione.

L’autorità amministrativa competente ha sospeso l’autorizzazione della società, ritenendo di poter infliggere una simile sanzione sulla base di semplici indizi di reato relativi alla violazione delle norme sui prodotti sottoposti ad accisa armonizzata.

Il giudice del rinvio, ritenendo che il principio della presunzione di innocenza osti a che un’autorità amministrativa sospenda a tempo indeterminato l’autorizzazione a operare come depositario autorizzato in ragione della sola sussistenza di indizi di reato, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia.

La risposta della Corte

Secondo i giudici unionali, la presunzione di innocenza è violata allorquando un’autorità amministrativa infligga una sanziona senza prima aver accertato la violazione della norma giuridica prestabilita e aver offerto alla persona interessata la possibilità di difendersi.
Ciò in quanto il dubbio deve andare a vantaggio della persona indagata (Cgue, causa C-501/11), con l’ovvia conseguenza che deve essere assicurato al soggetto il diritto di difendersi.

Al contempo, la Corte Ue ha affermato che il principio del ne bis in idem non viene violato laddove un soggetto sia già stato destinatario di una sanzione della stessa natura per i medesimi illeciti commessi, ma di durata diversa.
E infatti, il principio unionale di proporzionalità richiede che la normativa nazionale non ecceda quanto necessario e idoneo al conseguimento degli obiettivi preposti. Da ciò consegue che il divieto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato non è violato laddove venga prevista:
● la possibilità di cumulare tali due sanzioni sia prevista dalla legge;
● la normativa nazionale non consenta di perseguire e di sanzionare gli stessi fatti a titolo dello stesso illecito o al fine di perseguire lo stesso obiettivo, ma preveda unicamente la possibilità di un cumulo dei procedimenti e delle sanzioni a titolo di normative diverse;
● tali procedimenti e tali sanzioni tendano a finalità complementari e abbiano per oggetto, eventualmente, aspetti diversi del medesimo comportamento illecito in questione;
● esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l’oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni nonché il coordinamento tra le diverse autorità.

In ogni caso, un simile cumulo di sanzioni è possibile solo se strettamente necessario e se il complesso delle sanzioni irrogate sia parametrato alla gravità dell’illecito commesso dal soggetto.