Diritto

La difesa dall’interdittiva antimafia è riservata soltanto alle imprese

Per il Consiglio di Stato gli amministratori ed i soci non possono agire in modo autonomo

di Guglielmo Saporito

Solo le imprese possono impugnare l’interdittiva antimafia, mentre gli amministratori ed i soci non possono agire in modo autonomo. Al più, i soci possono intervenire in giudizio, ma solo con posizioni defilate. A sancirlo è l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2022 che interviene sul codice antimafia modificato dal decreto legge 152/2021 (legge 233).

Osservano infatti i giudici che il Dl prevede nuove forme di partecipazione del soggetto destinatario dell’informativa interdittiva antimafia, prevedendo una tempestiva comunicazione alla società, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed assegnando un termine per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché chiedendo un’audizione in Prefettura. Quindi, riconoscendo che l’interdittiva ha «riverberi assai durevoli nel tempo, se non addirittura permanenti, indelebili e ineliminabili», i giudici consentono solo all’impresa, e non ai soci o amministratori, la possibilità di difendersi in prima persona in giudizio.

Questo orientamento coincide con quello che, pochi giorni prima, il Tar Reggio Calabria ha applicato (sentenza 3/ 2022), sottolineando che l’informativa antimafia non può indirizzarsi verso una persona fisica che non sia un imprenditore: le norme sull’interdittiva , infatti, si riferiscono solo ad operatori economici e quindi a persone giuridiche (società, imprese, associazioni, ditte individuali).

Le innovazioni contenute negli articoli 47 seguenti del Dl 152/2021 completano poi il quadro dei rapporti tra giudizio penale e amministrativo: l’interdittiva prefettizia, infatti, può rimanere in uno stato quiescente (senza espellere l’impresa dal tessuto imprenditoriale), quando il contatto con attività collegate alla mafia appaia solo “occasionale”, con un controllo misto, che fa capo alla prefettura ma è collegato a quello affidato alla magistratura penale. Sia i giudici amministrativi che la magistratura penale possono modulare gli effetti espulsivi dell’interdittiva rispetto al tessuto economico, prevedendo un periodo di controllo e collaborazione.

Infine, come sottolinea il Tar di Torino (581 / 2021), l’impresa destinataria di un'interdittiva può far valere l’esito favorevole di un periodo di controllo giudiziario operato dalla giudice penale, ottenendo dal giudice amministrativo la sospensione dell’interdittiva prefettizia.

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