Controlli e liti

Collaborazioni occasionali sotto la lente degli ispettori

La comunicazione preventiva di utilizzo all'Inl può dare luogo a verifiche: possibile la riqualificazione in caso di uso distorto

La nota 29/2022 con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro ha dato il via alla comunicazione preventiva di utilizzo del lavoro autonomo occasionale sta generando diversi dubbi da parte dei committenti, soprattutto nella corretta individuazione di coloro che sono obbligati al nuovo adempimento, rispetto a quelli che possono, invece, considerarsi esclusi. Il nuovo obbligo – introdotto dalla legge 215/2021, di conversione del Dl 146/2021, all’articolo 13) – si innesta nell’impianto del Dlgs 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, all’articolo 14, comma 1, in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale. In pratica, si tratta dell’obbligo di segnalare all’Ispettorato del lavoro le collaborazioni autonome occasionali, prima dell’inizio della prestazione.

I rapporti da comunicare

Devono essere comunicati i rapporti riconducibili alla tipologia del lavoro autonomo di cui all’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, ossia quelli svolti con carattere di saltuarietà e occasionalità. Non sono, quindi, oggetto del nuovo obbligo le prestazioni esercitate abitualmente che esulano da questo campo.

Come ha illustrato la nota 29, sono escluse dall’ambito applicativo le altre fattispecie di lavoro autonomo, come le collaborazioni coordinate e continuative; i rapporti riguardanti le professioni intellettuali in base agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile; le prestazioni occasionali rese con l’attivazione del cosiddetto libretto di famiglia ovvero del «PrestO»; i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali. Anche il lavoro intermittente è estraneo al nuovo adempimento poiché già soggetto allo specifico regime di segnalazione preventiva, così come tutti gli altri rapporti di lavoro di natura subordinata.

Chi è obbligato

L’Inl ha precisato che il nuovo adempimento è circoscritto ai committenti che rivestono la qualifica di imprenditori, inclusi quelli agricoli. Di conseguenza, salvo diverse precisazioni che dovessero intervenire, si possono considerare fuori dal campo applicativo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, vale a dire i liberi professionisti, così come i soggetti privati e pubblici che non esercitano attività di impresa, i condomìni, le associazioni sportive dilettantistiche e culturali senza scopo di lucro.

Alcune criticità emergono per i committenti della pubblica amministrazione, soprattutto se svolgono attività commerciale: su questo punto sarebbe auspicabile una precisazione da parte dell’Inl perché, dall’intreccio delle disposizioni normative civilistiche e fiscali, se alcune accezioni (ad esempio, nel caso dell’iscrizione di alcuni enti al Registro imprese presso le Camere di commercio) potrebbero far propendere per ricomprenderli nell’ambito soggettivo della nuova comunicazione, altri elementi tipici dell’operatività e del sistema di adempimenti già previsti per queste realtà farebbero prevalere l’orientamento di escluderle dai soggetti obbligati.

I possibili controlli

L’obbligo di inviare la comunicazione preventiva dell’uso delle prestazioni autonome occasionali può offrire un valido spunto per una riflessione più ampia sul corretto utilizzo di questa formula contrattuale, da parte dei soggetti che se ne avvalgono.

Infatti, per non incorrere in accertamenti ispettivi che ne disconoscano la natura autonoma ovvero di non scivolare in un contenzioso con il prestatore, è bene ricordare che i caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale vanno individuati, in estrema sintesi, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore su tempo, luogo e modalità della prestazione.

L’attività ispettiva, infatti, potrà essere orientata all’eventuale riqualificazione dei rapporti occasionali in lavoro subordinato, soprattutto nei casi di un massiccio e generalizzato utilizzo.

Per i rapporti sorti prima del 21 dicembre (data di entrata in vigore della norma) e già cessati, o dopo questa data ma ancora in corso l’11 gennaio 2022 (data della nota 29/2022 dell’Inl), la comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio. Per i rapporti avviati dal 12 gennaio in poi, la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Fino all’aggiornamento dell’applicativo informatico, le comunicazioni dovranno essere fatte all’indirizzo email dell’Itl del luogo dove si svolge la prestazione. Trattandosi di un indirizzo email e non di una Pec, i committenti dovranno conservare una copia della comunicazione in caso di ispezioni.

I PUNTI CARDINE DEL NUOVO OBBLIGO

Che cosa va comunicato
I committenti che operano con la qualifica di imprenditori devono comunicare le collaborazioni autonome occasionali, ossia quelle relative ai lavoratori inquadrabili nella definizione dell’articolo 2222 del Codice civile e sottoposti, per l’occasionalità dell’attività, al regime fiscale previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir (redditi diversi).

Che cosa non va comunicato
Le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015), soggette alla comunicazione obbligatoria telematica preventiva;
- i rapporti instaurati tramite il Libretto famiglia o il contratto di prestazione occasionale - PrestO (articolo 54-bis, Dl 50/2017);

- le professioni intellettuali e tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva per la relativa attività;

- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente


LE MODALITÀ
La comunicazione
In attesa dell’avvio della procedura telematica, il committente deve inviare una mail (non Pec) agli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota Inl 29/2022, alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di competenza, prima dell’nizio della prestazione, riportando: i dati del committente e del prestatore; il luogo della prestazione; la sintetica descrizione dell’attività; la data inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio; l’importo del compenso, se già stabilito.

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