Alluvione, per la rottamazione quater domande fino al 2 ottobre 2023
Tre mesi in più per i comuni colpiti individuati dal Dl 61. Da Riscossione invito ad anticipare l’istanza per i contribuenti interessati dalla scadenza ordinaria del 30 giugno per evitare rallentamenti
Per la rottamazione cartelle, ai contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’allegato 1 del decreto alluvione (Dl 61/2023), i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. Per questi contribuenti, la scadenza del 30 giugno 2023, per presentare la domanda di adesione, si può allungare fino al 30 settembre 2023 che, a sua volta, si sposta al 2 ottobre 2023, in quanto il 30 settembre, di scadenza, è sabato e il primo ottobre è domenica. Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il pagamento delle somme dovute. Restano ferme le scadenze ordinarie per gli altri contribuenti, che dovranno presentare la domanda entro il 30 giugno 2023. Sono queste le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), con il comunicato stampa del 9 giugno 2023, che invita i contribuenti a presentare le domande di adesione in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.
I vantaggi
La definizione agevolata, cosiddetta rottamazione quater, si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se compresi in precedenti «rottamazioni» e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla definizione potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da pagare le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per i debiti relativi a multe stradali o ad altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi, l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non si devono pagare le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette «maggiorazioni»), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Il calendario dei versamenti
Di norma, per i contribuenti che non beneficiano della proroga di tre mesi disposta per gli alluvionati, il pagamento delle somme dovute per la rottamazione può essere fatto in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal primo novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Il margine di tolleranza
I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che, ad esempio, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023.