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Nell’integrativa per la dichiarazione 2020 infedele la sanzione ai fini del ravvedimento è il 90%

Se il contribuente ha dichiarato un imponibile inferiore a quello effettivo, è irrogabile la sola sanzione da dichiarazione infedele

di Rosanna Acierno

La domanda

In seguito a una dichiarazione infedele, devo presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2020. Il ravvedimento delle maggiori imposte a saldo lo calcolerò sul 90% delle imposte.
Per il ravvedimento dei maggiori acconti 2021 devo considerare il 90% delle imposte o il 30%?
Avendo omesso il versamento degli acconti 2020 di novembre 2020, con la previsione che non fossero dovuti, per il ravvedimento di questi acconti devo considerare il 90% o il 30%?
D. L. – Matera

Nel caso prospettato, la sanzione minima da considerare ai fini del ravvedimento operoso è quella del 90 per cento. Come, infatti, ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza 483/2022, e dalla stessa agenzia delle Entrate con la circolare 42/E/2016, la sanzione da dichiarazione infedele che va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, così come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 471/1997 per la dichiarazione dei redditi e Irap e dall’articolo 5 del decreto legislativo 471/1997 per la dichiarazione Iva, assorbe la sanzione pari al 30% dell’omesso versamento del tributo, disciplinata dall’articolo 13 dello stesso decreto. Secondo i giudici della Cassazione, infatti, mentre la dichiarazione infedele si concretizza nell’indicazione, a opera del contribuente, di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta e per l’effetto nel mancato versamento dei relativi maggiori importi dovuti, l’omesso versamento si concretizza nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione.
Pertanto se, come nel caso di specie, il contribuente ha dichiarato un imponibile inferiore a quello effettivo, è irrogabile la sola sanzione da dichiarazione infedele e, conseguentemente, ai fini dell’eventuale ravvedimento occorrerà riferirsi alla sanzione minima edittale del 90 per cento.
Nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva da cui emerge una maggiore imposta dovuta, con conseguente determinazione di acconti dovuti per l’anno d'imposta successivo in misura superiore, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell’acconto, se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto. In ogni caso, anche quando l’integrazione avvenga prima del citato termine, il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto sia versata la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata.

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