Diritto

Giurisprudenza di merito senza bussola sulla cessione d’azienda

Gli orientamenti difficilmente riconciliabili delle Corti di giustizia tributaria in una tesi ben definita

Scorrendo le decisioni delle Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria) sul tema del trasferimento di azienda emergono orientamenti difficilmente riconciliabili in una tesi ben definita. Il tema affrontato è spesso quello della riconducibilità ad unica cessione di una molteplicità di atti di vendita, riguardanti beni che hanno una destinazione potenzialmente unitaria.

Secondo la Ctp Milano (decisione 4298/11/2019) se, nell’ambito di un concordato preventivo, il liquidatore giudiziale procede alla cessione all’asta (con lotti separati ed atti distinti) di un ramo d’azienda e delle rimanenze di magazzino, l’Agenzia non può riqualificare le due transazioni come un’unica cessione di azienda, anche se l’acquirente dei lotti risulta il medesimo.

Sempre la Ctp milanese (decisione 9430/40/2015) ha affrontato il caso di una cessione principalmente consistente in contratti e proprietà intellettuali nonché, separatamente ad altro acquirente, di alcuni stampi. Anche in questo caso non è stato configurato il trasferimento di azienda.

Secondo la Ctr Toscana (decisione 1951/05/2018), per qualificare un negozio come cessione d’azienda occorre tra i beni compravenduti l’esistenza di un legame funzionale e dinamico, che ne riveli il carattere unitario, non rilevando che il trasferimento abbia interessato la maggior parte dei beni materiali, in totale assenza di elementi economicamente unificanti.

Secondo la Ctr Lombardia (decisione 731/11/2020) perché si configuri una cessione di azienda non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’attività d’impresa; nemmeno è necessario che siano cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali.

A lungo ha interessato i giudici tributari la qualificazione come azienda della “licenza taxi”, ai fini della tassazione della relativa plusvalenza: in senso favorevole si è infine espressa la Corte di cassazione (sentenza 23143/2017 e 8769/2017) dopo alterne pronunce delle commissioni di merito (si vedano ad esempio, le due decisioni discordanti della Ctr Lazio 603/14/2012 e della Ctp Milano 1886/08/2015).

Altro tema in cui il contenzioso è piuttosto frequente è quello affrontato dalla Ctr Lombardia (decisione 692/15/2018), che ha negato la possibilità di qualificare come cessione di ramo d'azienda un contratto di costituzione del diritto di superficie per alcuni immobili, sui quali insisteva un impianto fotovoltaico.

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