Imposte

Per le imprese iscritte nel Runts doppio binario sui benefici fiscali

Per i soggetti in forma societaria è necessario attendere l’ok della Ue

di Filippo Dami e Gabriele Sepio

Con l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) le imprese sociali entrano a pieno titolo tra gli enti del Terzo settore. Ma cosa cambia sotto il profilo fiscale per le realtà che decidono di adottare la qualifica di impresa sociale?

Se da un lato per poter fruire del regime di favore previsto dall’articolo 18 del Dlgs 112/2017 bisognerà attendere il vaglio Ue, dall’altro per le imprese sociali in forma non societaria dovrebbero trovare già applicazione, in quanto compatibili, alcune delle disposizioni, previste dal Codice del Terzo settore (Cts) quali gli articoli 82 e 83. In questo caso, i benefici includono le agevolazioni sulle erogazioni liberali, l’esenzione dall’imposta su successioni e donazioni, il registro in misura fissa per le modifiche statutarie e l’esenzione dall’imposta di bollo. A beneficio di tutte le imprese sociali, quindi, sarà prevista l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro agli atti traslativi a titolo oneroso relativi a beni immobili.

Controversa è la questione legata all’immediata applicabilità di tali disposizioni agli enti che si iscrivono nel Runts a partire dal 24 novembre scorso. Una tematica questa che, in attesa di un chiarimento puntuale dell’amministrazione finanziaria, non può che risolversi in via interpretativa propendendo per una risposta positiva in tal senso.

Sul punto se da un lato l’articolo 104 del Cts individua tra gli enti destinatari di tali disposizioni nel periodo transitorio (a partire dal periodo d’imposta 2018), le Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, dall’atro, va considerato che le disposizioni in questione non rientrano tra quelle che sono sottoposte all’autorizzazione Ue.

In virtù di una lettura sistematica dell’articolo 101, comma 10 e dell’articolo 104 pertanto è ragionevole ritenere che gli Ets che accedono al Runts potranno fruire delle citate agevolazioni di cui agli articoli 82 e 83 del Codice a partire dal momento dell’adozione della relativa qualifica, ossia a decorrere dall’iscrizione nel Registro. Orientamento che sembra poi confermato implicitamente anche dal Dm 28 novembre 2019, in tema di erogazioni liberali in natura. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si precisa infatti che nel periodo transitorio intercorrente tra l’operatività del Runts ed il placet europeo «possono essere destinatari (delle agevolazioni) anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri».

Un’impostazione questa che sembrerebbe timidamente confermata dalla stessa agenzia delle Entrare nella risposta 406/2021 che ha precisato che con l’operatività del Runts l’ambito applicativo delle relative agevolazioni potrà essere individuato anche facendo riferimento a quest’ultimo Registro, dal quale discende l’adozione della qualifica di Ets e la possibilità di fruire dei connessi benefici. Onde definire una volta per tutte tale questione interpretativa, anche a beneficio dei tantissimi enti che nel frattempo hanno assunto la qualifica di Ets, sarebbe auspicabile con urgenza un chiarimento nella prassi o da parte del legislatore con una norma di interpretazione autentica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©