Imposte

Agevolazioni 2022 per i beni ultimati entro il 30 novembre

Il decreto è stato approvato giovedì 23 febbraio in via definitiva con 142 voti favorevoli e 90 contrari. La proroga interessa gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022

di Luca Gaiani

Ancora nove mesi per effettuare gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, applicando le agevolazioni in vigore lo scorso anno. Lo stabilisce l’articolo 12 del decreto Milleproroghe approvato in via definitiva giovedì 23 febbraio dalla Camera con 142 voti favorevoli, 90 contrari e 4 astenuti

La proroga al 30 novembre 2023 riguarda sia i beni materiali 4.0 che quelli materiali ed immateriali ordinari. È necessario aver sottoscritto l’ordine e pagato un acconto del 20% entro la fine del 2022.

Le imprese che hanno ordinato entro il 31 dicembre 2022, con pagamento di un acconto non inferiore al 20%, beni strumentali materiali con le caratteristiche dell'allegato A) alla legge 232/2016 possono usufruire del credito di imposta previsto dal comma 1057 della legge 178/2020 qualora effettuino l’acquisto entro il 30 novembre 2023.

Il termine, originariamente fissato al 30 giugno e poi prorogato al 30 settembre dalla legge di Bilancio, viene fissato a fine novembre dall’articolo 12 del Dl 198/2022 definitivamente convertito in legge nella giornata di ieri.

Per questi beni, la misura del credito di imposta è pari al 40% per costi complessivi fino a 2,5 milioni, al 20% per i costi che cadono nello scaglione tra 2,5 e 10 milioni e al 10% per quelli dello scaglione tra 10 e 20 milioni. Gli importi da considerare comprendono, oltre agli investimenti di questa coda di 11 mesi del 2023, quelli già effettuati nel corso del 2022.

Viene portato al 30 novembre 2023, dal precedente 30 giugno 2023, anche il termine per completare (usufruendo del credito di imposta del 6%) gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” (cioè non 4.0) previsti dal comma 1055 della legge 178/2020, qualora siano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2022. Per questi investimenti, si tratta dell’ultima chiamata per usufruire dei crediti di imposta, dato che, dal 2023, è cessata ogni agevolazione.

Il Milleproroghe non prevede, invece, alcuna modifica alla disciplina del credito di imposta su investimenti in beni immateriali con caratteristiche 4.0. Per le prenotazioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2022, è dunque rimasto fermo il termine del 30 giugno 2023 per effettuare l’acquisto usufruendo del tax credit maggiorato al 50% stabilito dal Dl 50/2022, anziché di quello del 20%.

La data di effettuazione dell’investimento coincide con quella in cui il costo si considera sostenuto ai sensi dell’articolo 109 del Tuir. Mentre per gli investimenti realizzati con ordinari contratti di compravendita, si fa riferimento al momento di consegna o spedizione del bene; per quelli che formano oggetto di contratti di appalto ci si deve riferire alla data di ultimazione dell'opera. Si tratta, più in particolare, del momento in cui il committente procede alla accettazione senza riserve dell’opera dell’appaltatore. Se il contratto prevede la liquidazione del corrispettivo in base a stati di avanzamento in corso d’opera, può considerarsi effettuato anche l’importo risultante da tali documenti purché lo stesso risulti accettato in via definitiva dal committente. La risposta 77/E/2021 ha affermato che l’accettazione dell’opera, che comporta ultimazione e dunque “effettuazione” dell’investimento, può anche risultare in modo tacito, laddove tale modalità risulti in modo incontrovertibile dal comportamento adottato dalle parti. Per evitare dubbi su quale sia un comportamento che fa scattare l’efficacia di un’accettazione tacita, è però consigliabile redigere sempre un documento scritto per attestare che l’opera è stata ultimata e il costo, anche ai fini del tax credit, è stato sostenuto.

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