Controlli e liti

Prevista l’estensione agli istituti deflattivi, ma restano i nodi

Il disegno di legge delega fiscale pare estendere al ravvedimento i benefici di calcolo

di Dario Deotto

Il Ddl di riforma fiscale prevede l’estensione del cumulo giuridico ai vari istituti deflattivi. Però questa estensione c’è già. È possibile, perciò, che la norma si riferisca all’ampliamento al ravvedimento operoso, dove non opera il cumulo giuridico.

Per gli altri istituti deflattivi la norma di riferimento è il comma 8 dell’articolo 12, il quale dispone che il cumulo giuridico trova applicazione limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d’imposta nell’ipotesi di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione tributaria, mentre per la definizione a un terzo delle penalità – articoli 16 e 17 del Dlgs n. 472/1997 – e l’acquiescenza (articolo 15 del Dlgs 218/1997) viene stabilito che la sanzione unica deve trovare applicazione solamente con riferimento al singolo atto impositivo. Quest’ultima previsione risulta di fatto superata dalle modifiche apportate dal Dlgs 99/2000 (al comma 5 dell’articolo 12) con le quali è stato stabilito che la sanzione è unica anche quando l’ufficio emette più atti di irrogazione. La conferma viene dalla nota 159135/2001 che ha svolto una serie di esempi che ammettono la definizione della sanzione unica ai sensi degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997 e per l’acquiescenza, anche quando vengono emessi una pluralità di atti relativi a più periodi d’imposta.

Gli eventuali “nodi” non risolti attengono al fatto che gli istituti della definizione delle sanzioni ex articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997 e dell’acquiescenza dispongono che la definizione a un terzo della penalità va fatta confrontando i minimi edittali delle «violazioni più gravi relative a ciascun tributo». Negli esempi svolti dalla nota 159135/2001 e nel conseguente software utilizzato dall’Agenzia, il confronto non risulta in linea con il dettato normativo (e penalizzante per il contribuente): viene confrontata la sanzione unica per più anni con i minimi più gravi di ciascun tributo che vengono sommati per ciascun anno. Invece, il principio di unicità della sanzione vorrebbe che il confronto venga eseguito tra la sanzione unica di tutti gli anni e i minimi edittali più gravi di ciascun tributo prendendo in considerazione tutti gli anni. La norma richiede il confronto con i minimi edittali più gravi di ciascun tributo, ma non di ciascun anno. Il fatto è che se non si provvede alla definizione con gli importi indicati dagli uffici, si perde tale possibilità ed è praticamente impossibile fare rilevare nel successivo giudizio che la precedente possibilità di definizione è stata proposta su basi errate.

Un ultimo problema attiene al quadro RW: il software delle Entrate, in presenza di violazioni plurime, si è inventato un confronto con un’ipotetica Irpef (per rendere più onerosa la definizione). Ma praticamente nessuno se n’è accorto.

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