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Forfettari, il tetto a 85mila euro non vieta di rientrare con il 5%

L’aliquota start up si applica alle nuove attività per cinque anni; in caso di uscita e rientro nell’arco del quinquennio la norma non prevede e ma neppure preclude la possibilità di mantenere il 5%

Paolo Meneghetti

La domanda

Un contribuente si è avvalso, per il 2021, del regime forfettario con aliquota al 5%, essendo una nuova attività. Nel 2022, a seguito superamento del limite dei 65mila euro di fatturato, fuoriesce dal regime e passa alla contabilità semplificata. Nel 2023, avendo la legge di Bilancio (legge 197/2022) aumentato la soglia di fatturato a 85mila euro, il contribuente potrebbe rientrare nel regime forfettario. L'aliquota applicabile dal 2023 sarebbe il 15% oppure è possibile ancora utilizzare il 5% per i quinti residui?
S. L. - Monza Brianza

Il tema posto è ricorrente e individua una lacuna della norma di cui alla legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) mai chiarita a titolo definitivo dall’agenzia delle Entrate. Infatti l’aliquota cosiddetta "start up" (5 per cento) si applica alle nuove attività per cinque anni, ma non è chiaro se in tale lasso temporale il contribuente possa uscire e rientrare dal regime forfettario senza per ciò pregiudicare l’applicazione della citata aliquota ridotta del 5 per cento.

Sul punto potrebbero emergere due tesi contrastanti: la prima secondo cui nel momento in cui il contribuente rientra in regime forfettario non possa applicare l’aliquota ridotta al 5% poiché nel triennio precedente vi sarebbe una o più annualità nella quali egli ha svolto attività di impresa in regime ordinario, e ciò contrasta con il comma 65, lettera a) della legge 190/2014. La seconda tesi invece ritiene legittimo applicare l’aliquota agevolata agli anni residui del quinquennio poiché è sempre la stessa attività iniziata da non più di 5 anni e quindi, sotto il profilo sostanziale, è una nuova attività ancorché per una o più annualità si sia usciti dal regime forfettario.

Chi scrive ritiene più aderente alla ratio della norma la seconda tesi, per cui venendo al quesito specifico, si ritiene che per le annualità 2023, 2024 e 2025 sia possibile applicare l'aliquota ridotta del 5 per cento.

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