Controlli e liti

Tari anche sull’immobile comunale se affidato in convenzione a terzi

Per la Ctr Liguria 959/2022 l’esenzione dalla tassa rifiuti vale solo per il bene dell’ente locale utilizzato direttamente

di Valeria Uva

Anche l’immobile di proprietà comunale utilizzato grazie a una convenzione da un privato paga la Tari. Per ottenere l’esonero dalla tassa sui rifiuti non basta, infatti, che il bene sia di proprietà dell’ente locale, che è esonerato dal versare (a sé stesso) la Tari. Quel che conta ai fini impositivi è l’uilizzo reale e l’effettiva produzione di rifiuti, in base al principio europeo del «chi inquina paga».

Arriva a queste conclusioni la sentenza 959/2022 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.

Alla base della controversia, un atto di accertamento per il mancato pagamento della Tari per quattro anni emesso nei confronti del gestore di uno stabilimento balneare (ricorrente) di proprietà del Comune ma gestito dal ricorrente tramite una convenzione. Il gestore sosteneva, appunto, che l’immobile fosse esente dalla Tari, basandosi sul regolamento comunale della tassa che esentava i beni del Comune. Tesi rigettata dalla Ctr Liguria. Ricordano infatti i giudici che il presupposto per l’applicazione del tributo è costituito dal semplice «possesso, occupazione o detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali e/o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani».

L’esenzione, invocata dal gestore, quindi «non può essere a vantaggio di altro soggetto che non sia il Comune. Questo perché - si legge ancora nella sentenza - «la ratio della norma è evidente in quanto, essendo il Comune beneficiario della tassa, non avrebbe alcun senso il pagamento della stessa da parte del medesimo soggetto deputato ad introitarla». Dunque, l’esenzione serve solo a impedire che la Tari si trasformi in una partita di giro. Mentre se l’immobile, come nel caso dello stabilimento, è affidato a terzi che lo utilizzano (traendone peraltro un vantaggio) sono soggetti al pagamento per il semplice fatto di produrre rifiuti. Con queste motivazioni la Ctr ha riconosciuto la legittimità dell’accertamento. Ma ha rideterminato le sanzioni per i quattro anni di omesso versamento, applicando il principio del cumulo.

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