Adempimenti

Nuovo Registro dello sport dilettantistico: passaggio quasi automatico

Gli enti con pratica pendente al 31 agosto devono presentare nuova istanza. Spetta ai notai attribuire la personalità giuridica

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Sport, con l’avvio del nuovo Registro resta il nodo su trasmigrazione e acquisto della personalità giuridica.

Dal 31 agosto è entrato in vigore il decreto attuativo della riforma dello sport che istituisce il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° settembre). Una data “storica” per il mondo sportivo italiano che segna il passaggio dell’elenco dal Coni al Dipartimento sport. La novità interessa un’ampia platea di soggetti, considerato che, dai dati diffusi dal Comitato olimpico italiano per il 2020, sono oltre 115mila le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) iscritte. L’accesso al nuovo Registro rappresenta oggi l’unico sistema pubblicitario previsto dal Dlgs 39/21 per mantenere/ottenere la certificazione ai fini sportivi delle Asd/Ssd e fruire dei benefici (fiscali e non) legati a tali qualifiche. ,

Il riconoscimento ai fini sportivi, invece, è rilasciato dai singoli Organismi sportivi affilianti (Fsn, Dsa, Eps) al momento dell’affiliazione (articolo 10 Dlgs 36/21).

Restano, tuttavia, diversi aspetti ancora da chiarire. Un primo tema riguarda la trasmigrazione dei dati da un Registro all’altro. Stando al tenore della norma, la procedura coinvolge le sole Asd/Ssd che risultano già iscritte nell’elenco Coni alla data del 31 agosto. Nulla si dice invece per gli enti con pratica di iscrizione/cancellazione pendente alla data di avvio del nuovo Registro. Queste realtà, in assenza di indicazioni, sembrerebbero tenute a dover presentare nuovamente la domanda di iscrizione. Questo perché nel decreto 39 non c’è una disposizione analoga a quella che, nel Terzo settore, includeva nel processo di trasmigrazione anche gli enti con pratiche pendenti in caso di esito favorevole delle stesse.

Resta inoltre da chiarire il destino dei sodalizi sportivi iscritti nel Registro Coni sotto forma di società cooperativa. Tale forma giuridica non è stata espressamente inclusa tra quelle ammissibili per le Ssd dal Dlgs 36/2021, efficace dal prossimo 1° gennaio. Con l’effetto che, in attesa delle modifiche approvate nello schema del decreto correttivo al Dlgs 36/2021, rischiano, al momento, di essere cancellate dal nuovo Registro a partire da gennaio 2023.

Altro aspetto è quello relativo all’acquisto della personalità giuridica. La riforma sport ha previsto la possibilità per le Asd di ottenere, in deroga al Dpr 361/2000, la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro affidando al notaio il controllo di legalità sostanziale sugli atti costitutivi. Spetta al notaio accertare la sussistenza dei requisiti per la configurazione giuridica dell’ente come di natura dilettantistica e richiederne l’iscrizione al competente Ufficio del Dipartimento sport. La norma che disciplina la procedura è già efficace ma, come previsto nel nuovo regolamento attuativo del 31 agosto scorso, occorrerà attendere ulteriori interventi circa le modalità attuative. Ciò per precisare se e come tale procedura possa applicarsi a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate dall’articolo 14 del Dlgs 39. Vale a dire, ad esempio, ai casi in cui l’ottenimento della personalità giuridica riguardi Asd riconosciute in base al Dpr 361/2000 o già iscritte nel Registro in quanto trasmigrate. Occorre inoltre chiarire e coordinare la disciplina che regola la fase di iscrizione dell’ente nel nuovo Registro. In base al decreto 39 la presentazione della domanda spetta al notaio tuttavia, lo stesso decreto riserva, nel contempo, la stessa competenza in punto di iscrizione agli Organismi sportivi del Coni.

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