Tremonti Ambiente, rimborso con integrativa
Non è sufficiente il rimborso (peraltro giudicata tardiva) per ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate per non aver sfruttato, in dichiarazione, l'agevolazione di cui all'articolo 6 della legge Tremonti
Non è sufficiente l’istanza di rimborso (peraltro giudicata tardiva) per ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate per non aver sfruttato, in dichiarazione, l’agevolazione di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge “Tremonti-ambiente”. È la conclusione della Ctp di Milano con la sentenza 3628/5/2021 (presidente Nocerino e relatore Chiametti), a dimostrazione che il contenzioso sulla materia è più che mai vivo, a dispetto della definizione proposta con l’articolo 36 del Dl n 124/2019. Una società proponeva ricorso contro il silenzio-rifiuto tenuto dall’ufficio a fronte dell’istanza di rimborso presentata nel 2020 con riferimento alla maggiore Ires versata nel 2014 e nel 2015. L’eccedenza che la società chiedeva a rimborso si era formata in quanto, pur avendo effettuato investimenti ambientali agevolati, non aveva fruito del beneficio in dichiarazione, nel dubbio sulla cumulabilità tra quest’ultimo e la tariffa incentivante “goduta” dall’impianto fotovoltaico (II° Conto energia). I giudici hanno accolto l’eccezione preliminare svolta dall’agenzia delle Entrate nella propria costituzione in giudizio, riguardante l’inammissibilità dell’istanza di rimborso per tardività nella presentazione. L’articolo 38 del Dpr 602/1973, infatti, prevede che il contribuente, può presentare istanza di rimborso «entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento».
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di Alessandro Borgoglio