Imposte

Auto in uso promiscuo, sì all’aliquota del 4% per il disabile anche con la detrazione Iva

Per le Entrate l’aliquota resta ridotta se il mezzo viene usato anche per svolgere l’attività

di Francesco Capri e Daniela Stefani

L’acquisto di un automezzo utilizzato anche per l’attività professionale da parte di un disabile può fruire dell’aliquota Iva ridotta al 4%, anche se l’imposta viene parzialmente detratta. Lo afferma l'agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 454 del 1° luglio 2021, che affronta il tema dell’agevolazione prevista per i disabili, o per i familiari che li abbiano a carico, in relazione agli autoveicoli ad “uso promiscuo”, quindi non riguardanti la sola sfera personale ma destinati anche all’esercizio della professione.

L’aliquota Iva al 4% si applica all’acquisto di autovetture per disabili (adattate, se necessario), nuove o usate, di cilindrata fino a 2.000 cm3, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2.800 cm3, se con motore diesel o ibrido; nel caso in cui il motore sia elettrico la potenza non deve essere superiore a 150kW (nel 2019 l’agevolazione è stata estesa anche ai veicoli elettrici o ibridi).

Inoltre, il portatore di disabilità deve possedere e conservare la certificazione risultante da verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della legge 104/1992 o di altre commissioni mediche pubbliche; è essenziale che da tale certificazione risulti chiaramente “la specifica disabilità” richiesta dalla normativa fiscale, ossia non solo la ridotta o impedita capacità motoria permanente, ma anche una grave limitazione della capacità di deambulazione.

All’agenzia delle Entrate è stato chiesto se l’acquisto con aliquota ridotta, in presenza delle condizioni di legge, fosse precluso dal fatto che il mezzo venisse destinato all’esercizio dell’attività professionale, con conseguente parziale detrazione dell’Iva, non avendo individuato limitazioni normative o pronunce contrarie dell'amministrazione.L'Agenzia ricorda che il legislatore subordina l’agevolazione Iva 4% all’esibizione della documentazione attestante la specifica disabilità, e quindi al fatto che l’acquisto del bene sia fatto in funzione della disabilità. Nel caso di beni strumentali alla attività lavorativa, la legge consente di detrarre l’Iva e dedurre i relativi costi in base al un nesso di strumentalità tra l’acquisto del bene e lo svolgimento dell’attività. Tali disposizioni non sono inconciliabili con le norme agevolative a favore dei disabili. Non vi è quindi alcuna incompatibilità tra la norma agevolativa e la circostanza che una parte dell’imposta sul valore aggiunto sia detratta, nel rispetto delle condizioni previste; d’altra parte, la norma specifica contenuta nel testo Iva, nel caso di autoveicoli, non subordina la detrazione al fatto che sia applicata l’aliquota ordinaria al 22%.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©