Controlli e liti

Sanzionato l’insider «di se stesso»

di Giovanni Negri

Anche l’ insider di se stesso può essere sanzionato da Consob. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 24310 della Seconda sezione civile, depositata ieri. Con la decisione è respinto il ricorso di Luigi e Vincenzo Cremonini contro la decisione della Corte di appello di Bologna che nel 2013 aveva confermato la sanzione di 600mila euro emessa dalla Consob per insider primario. Padre e figlio, presidente e amministratore delegato, avevano infatti acquistato due mesi prima del delisting 1.875.350 di azioni «Cremonini Spa», per un controvalore di 4.950.090 euro, utilizzando l’informazione privilegiata del lancio dell’Opa prima che la notizia venisse resa nota al mercato.

Tra i motivi dell’impugnazione si sosteneva che il termine «informazione» richiede il trasferimento di materia conoscitiva da un soggetto informatore a un soggetto informato. E non ogni dato potrebbe rientrare nel concetto di informazione, ma solo quel materiale oggetto di una trasmissione fra soggetti diversi. E, allora, chi era stato ideatore del progetto di Opa non poteva certo avere ricevuto da altri l’informazione sull’offerta stessa.

Per la Cassazione, tuttavia, l’espressione «informazione» deve essere intesa come «conoscenza, indipendentemente dal fatto che questa conoscenza sia stata o no trasmessa da altri. La circolazione che l’informazione può avere avuto prima di entrare in possesso del responsabile non ha alcun riferimento normativo nè in ambito nazionale nè in ambito europeo. Non esiste cioè una distinzione tra chi utilizza un’informazione da lui stesso creata (cioè un’informazione su un evento futuro da lui stesso ideato) e chi utilizza un’informazione ricevuta da altri.

Per i giudici la situazione creata dai due Cremonini deve essere incasellata nella figura dell’insider primario, visto che erano entrambi in possesso dell’informazione relativa al progetto di Opa proprio a causa delle cariche di presidente e amministratore delegato della società da essi ricoperte.

I giudici chiariscono anche che non vi sono ragioni per non estendere al delisting la disciplina sugli abusi di mercato. «Nell’Opa finalizzata al delisting – sottolinea la Corte - l’iniziativa parte non da un soggetto esterno alla società investita dall’Opa stessa, bensì dal socio di maggioranza di tale società, il quale, compiendo operazioni di acquisto di titoli nel periodo intercorrente tra la decisione e la comunicazione al pubblico del lancio dell’Opa, utilizza l’informazione privilegiata relativa al prossimo lancio dell’Opa proprio al fine di (ab)usare della disparità informativa esistente tra di lui, che è al corrente dell’imminente lancio dell’Opa, e gli altri azionisti della stessa società.

Questi ultimi, ignari di questo imminente lancio, sono disposti a cedergli le azioni in loro possesso a un prezzo minore di quello destinato ad essere offerto nella futura Opa». Il prezzo offerto nell’Opa era di 3 euro per azione, mentre gli acquisti effettuati tra il 9 gennaio del 20 febbraio 2008, avvennero ad un prezzo medio di 2,27 euro per azione.

Cassazione, II sezione civile, sentenza 24310 del 16 ottobre 2017

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