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Libri sociali 2022, tassa di vidimazione entro il 16 marzo

di Monica Greco

  • Quando Entro il 16 marzo 2022

  • Cosa scade Pagamento tassa per la vidimazione dei libri sociali per il 2022

  • Per chi Società di capitali comprese consortili e in liquidazione

  • Come adempiere Modello F24, telematicamente, o bollettino per il primo anno di attività

1In sintesi

Società di capitali, consortili e in liquidazione ordinaria alle cassa entro il 16 marzo. Entro questo termine, infatti, deve essere pagata la tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili per l’anno 2022.

La tassa sostituisce le tasse di concessione governativa dovute per adempiere alle singole formalità (numerazione e bollatura) eseguite nel corso dell’anno di riferimento.

L’importo della tassa di concessione governativa 2022 da pagare è determinato forfettariamente in base all’entità del capitale sociale o del fondo di dotazione risultante al 1° gennaio 2022.

Il pagamento è da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, si potrà procedere con la compensazione con eventuali imposte a credito e, in caso di mancato versamento, adottare l’istituto del ravvedimento operoso.

2Chi deve pagare la tassa

La tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili deve essere pagata dalle società di capitali (Spa, Srl, Sapa), comprese quelle consortili.

Sono tenute all'adempimento, qualora sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare, anche per le società che sono in liquidazione e, precisamente, le società:
● in liquidazione ordinaria;
● sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.).

Sono esonerate dal pagamento della tassa annuale sui libri sociali le imprese individuali e le società di persone.

Inoltre, sono esonerate:
● le aziende ospedaliere e le aziende sociosanitarie;
● gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato;
● le società cooperative e di mutua assicurazione;
● i consorzi che non assumono la forma di società consortili;
● le società di capitali dichiarate fallite;
● le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, una disciplina sportiva associata o altro Ente di formazione sportiva.

3L’importo

Per le predette categorie di soggetti, dunque, resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

La tassa annuale forfetaria di concessione governativa 2022 è pari a:
● 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera 516.456,90 euro;
● 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.

Ricordiamo che, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine e che nel modello F24 è possibile effettuare la compensazione del debito con gli altri crediti tributari o previdenziali disponibili.

4Come versare

Come versare La tassa di vidimazione annuale deve essere pagata entro il 16 marzo 2022, mediante il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite il proprio intermediario.

Nei casi ordinari, la compilazione del modello F24 per effettuare il pagamento prevede l’indicazione nella sezione Erario dei seguenti dati:
● nel campo “codice tributo”: il codice tributo: 7085, tassa annuale vidimazione libri sociali;
● nel campo “anno”: indicare l'anno di riferimento, ovvero il 2022;
● nel campo “importo dovuto”: indicare l’importo in relazione al capitale sociale o al fondo di dotazione risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito, ovvero del 2022.

Per il primo anno di attività e, nel caso, per le società costituite dal 1° gennaio 2022 le modalità di versamento sono diverse.

In particolare, si dovrà effettuare il versamento utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007, come descritto nel successivo paragrafo casi particolari. In caso di omesso versamento della tassa annuale la sanzione amministrativa ammonta dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Il contribuente potrà utilizzare nel caso l’istituto del ravvedimento operoso; in tal caso nel modello di pagamento per le sanzioni occorre utilizzare il modello F23:
● nel campo “codice tributo”: il codice “678T”;
● nel campo “codice ufficio”: il codice RCC e la causale “SZ”;
● nel campo “anno”: indicare l'anno per cui si sana la violazione.

5Casi particolari per il pagamento

Ai fini del pagamento della tassa di vidimazione la circolare 108/E/1996 ha fornito opportune indicazioni per le fattispecie relative alle società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali. Inoltre, appare opportuno illustrare qual è la modalità applicativa della tassa in esame nel caso di società di nuova costituzione.

La prima precisazione è fornita in merito alle società in liquidazione o per quelle sottoposte a procedure concorsuali.

L’Amministrazione (in seno alla risposta 12.1.3 ) ha chiarito che la tassa annuale forfetaria di concessione governativa per la vidimazione di libri e registri da parte delle società di capitali non gode delle stesse ipotesi di esonero previste per il pagamento della tassa annuale sulla partita Iva, in quanto, non essendo espressamente prevista l’esenzione, la stessa non può essere estesa per analogia.

Pertanto, la tassa di vidimazione in commento rimane applicabile per:
● le società in liquidazione;
● le società sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) sempre che permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice civile.

Nel caso di società di nuova costituzione l’agenzia delle Entrate ha precisato che il versamento per l'anno di inizio attività andrà effettuato:
● come termini, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva,
● come modalità, utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.

Con riferimento al trasferimento della sede, sempre la circolare 108/E del 3 maggio 1996 (in seno alla risposta 12.1.2), è stato precisato che nel caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio (Iva) dell’agenzia delle Entrate, non è dovuto un ulteriore versamento della tassa annuale come “tassa iniziale”.

In tal caso, infatti, manca il presupposto per l’applicazione della tassa forfetaria, in quanto non è prevista una nuova numerazione e bollatura dei suddetti libri e registri.

6I libri da vidimare

La tassa di vidimazione sostituisce le concessioni governative dovute per adempiere alle singole formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento.

Ricordiamo che, attualmente la vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del Codice civile) e, precisamente, per:
● libro dei soci;
● libro delle obbligazioni;
● libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
● libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
● libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
● libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
● libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
● ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture prevedono che si effetti la numerazione e relativa bollatura presso il Registro Imprese della Camera di commercio o presso un notaio.

Non devono essere vidimati gli altri libri:
● contabili, previsti dal Codice civile: libro giornale e libro degli inventari;
● registri, previsti dalle norme fiscali: registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.

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