Finanza

Danni da Brexit, per il rimborso vanno provati i rapporti con il Regno Unito prima del 2020

Tra gli oneri anche la prova della concretezza dell’attività svolta. Dotazione di 112 milioni: domande da presentare fino al 12 luglio 2023

di Roberto Lenzi

Incentivi Brexit a rischio: non è consentito accedere al contributo se la documentazione non comprova i rapporti con il Regno Unito, se viene a mancare il collegamento delle spese sostenute con i danni derivanti da Brexit e se non emerge la concretezza delle attività svolte. L’avviso pubblico emesso dall’Agenzia per la Coesione territoriale, per la selezione e il sostegno di iniziative delle imprese, finalizzate a contrastare gli impatti negativi generati dalla Brexit, dotato di 112 milioni di euro, salvo esaurimento anticipato dei fondi, rimarrà aperto fino al 12 luglio 2023. Le imprese interessate possono richiedere un contributo in regime “de minimis” a copertura del 100% delle spese già sostenute a causa della Brexit, con un minimo di 10mila euro.

Documenti obbligatori

Il contributo del 100% passa attraverso la produzione dei documenti a comprova di tre aspetti fondamentali.

Il primo riguarda la prova dell’esistenza dei rapporti commerciali con il Regno Unito ante 2020, la quale può essere fornita allegando all’istanza documenti contabili, fatture, ordini di fornitura o di acquisto, documenti di trasporto, conferme di ordine, ed altra documentazione che consenta di evidenziare l’esistenza di rapporti commerciali tra il proponente e il Regno Unito, intercorsi in un periodo antecedente all’anno 2020.

Il secondo punto prevede che l’azienda interessata fornisca i documenti utili a chiarire in che modo la Brexit abbia prodotto effetti negativi sulla propria impresa, compresi eventuali approfondimenti descrittivi o esplicativi di quanto già riportato nel formulario di domanda. Si tratta, a titolo esemplificativo, di studi o ricerche o relazioni idonei a definire aspetti rilevanti del contesto operativo dell’iniziativa.

Infine, il potenziale beneficiario deve trasmettere anche la documentazione utile, atta a comprovare le attività svolte Questa documentazione include le evidenze sull’effettiva realizzazione delle attività descritte nel formulario, può riguardare a titolo esemplificativo: materiale fotografico; attestati conseguiti dall’ente o dai propri dipendenti; certificazioni; documentazione attestante il compimento dei percorsi formativi; documentazione attestante l’incremento dei costi dei controlli doganali, fitosanitari; documentazione attestante l’incremento di costi per etichettatura UKCA.

Con riferimento a tale aspetto potrebbero essere allegati attestati dei percorsi di formazione effettuati dai dipendenti dell’impresa per aggiornare le proprie competenze sulle modifiche normativa post Brexit. In tutti è opportuno inserire documentazione aggiuntiva, utile a dettagliare meglio il contesto aziendale sul quale ha gravato la Brexit e a dare evidenza di ciò che l’impresa ha fatto per contrastarne gli effetti negativi.

Allegazione bilanci

Tra gli altri documenti da fornire in allegato all’istanza, figurano la copia degli ultimi quattro bilanci approvati e depositati dell’impresa, oltre che la copia aggiornata della visura camerale dell’impresa.

L’obbligo di presentare la «copia degli ultimi quattro bilanci approvati e depositati dell’impresa» non implica che il soggetto beneficiario debba essere obbligatoriamente una società di capitali tenuta al deposito delle scritture contabili.

Infatti, nel caso di società di persone/ditte individuali per «copia degli ultimi quattro bilanci approvati e depositati dell’impresa» si intende «copia delle Dichiarazioni dei Redditi presentate all’Agenzia delle Entrate». L’avviso non pone quindi limiti alla presentazione di istanze da parte di imprese in contabilità semplificata.

Istanza senza fatture

All’interno dell’istanza l’impresa deve specificare quali sono stati i fornitori, il numero di fattura e le informazioni essenziali relative ai pagamenti, ognuno con le rispettive date. Tuttavia, rispetto a tali spese, le fatture dovranno essere prodotte solo ai fini dell’erogazione del contributo, quindi in una fase successiva rispetto alla presentazione della domanda.

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