Diritto

Modifiche agli statuti semplificate fino al 31 maggio

Controlli ancora in corso. Auspicabile un’ulteriore proroga

È ormai imminente il 31 maggio 2022, data in cui avrà termine il “periodo transitorio”, più volte prorogato (anche per effetto della normativa emergenziale), entro il quale le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte nei relativi registri, possono deliberare l’adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore (quali quelle relative alla denominazione, al divieto di distribuzione degli utili, alla destinazione e devoluzione del patrimonio), ovvero introdurre clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili (di regola introdotte dalla formula «se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente»), con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (quindi, con quorum assembleari ridotti). La circolare ministeriale 20/2018,ha precisato che per gli enti con personalità giuridica occorre -comunque- l’intervento del notaio, ha fornito gli opportuni chiarimenti per l’individuazione, nel Cts, di tali norme, distinguendole da quelle meramente facoltative, la cui approvazione richiede anche nel “periodo transitorio” il quorum deliberativo previsto per le modifiche statutarie.

Considerato che sono attualmente in corso le operazioni di controllo, da parte degli uffici territoriali del Runts, della sussistenza dei requisiti prescritti per tali enti e dei relativi statuti, in seguito alla “trasmigrazione automatica” dai precedenti registri di settore, viene da chiedersi se non sarebbe stato (o se non sia) opportuno prevedere l’ulteriore proroga del periodo transitorio, fino al termine delle operazioni di controllo (fissato per il 23 agosto 2022), se non addirittura -per le Onlus- fino al termine per la loro iscrizione al Runts (31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea ex articolo 101, comma 10, Cts).

Ciò anche in considerazione delle difficoltà operative, legate al periodo feriale, in cui potrebbero trovarsi gli enti ai quali venissero chiesti adeguamenti statutari con comunicazioni trasmesse, ad esempio, a fine luglio o inizio agosto. In proposito, risulta che per ovviare a tale possibile inconveniente sia stato suggerito, in alcuni casi, il conferimento da parte dell’assemblea ordinaria di un mandato all’organo amministrativo (o al suo presidente) per apportare allo statuto le modifiche eventualmente richieste dall’ufficio Runts nell’ambito della verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, in quanto dette modifiche abbiano natura meramente formale. Va segnalato, al riguardo, che tale soluzione, traducendosi in una sorta di delega in bianco attribuita dall’assemblea al Consiglio per approvare modifiche statutarie non meglio determinate, desta qualche perplessità, salvo che si tratti di una delibera meramente accessoria a quella -contestualmente assunta- di approvazione delle modifiche statutarie richieste per l’adeguamento al Cts, oggettivamente limitata alle medesime modifiche e strettamente funzionale all’iscrizione al Runts.

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