Imposte

Patent box, per il 110% contano sempre i costi nell’esercizio di competenza

Niente deduzione per le spese degli otto anni precedenti alla privativa industriale se già calcolate nel vecchio regime

di Luca Gaiani

Per il nuovo patent box, le spese di ricerca e sviluppo su cui si applica la super deduzione 110% rilevano nell’esercizio di sostenimento in base all’articolo 109 Tuir indipendentemente dalla eventuale capitalizzazione. È uno dei molti chiarimenti contenuti nel provvedimento attuativo, diffuso dall’agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022 con riferimento al regime agevolato per i beni immateriali previsto dall’articolo 6 del Dl 146/2021. Tra le attività di ricerca rilevanti per la maggiorazione sono comprese, oltre a quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Dm 26 maggio 2020, anche gli interventi di tutela legale dei diritti sui beni immateriali. Per le spese oggetto di recupero negli otto anni precedenti alla privativa industriale, nessuna deduzione se le stesse erano entrate nel nexus del vecchio patent box.

Il provvedimento delle Entrate ha fatto luce sui molti interrogativi sollevati dal cosiddetto «nuovo patent box», il regime opzionale di super deduzione del 110% per le spese di ricerca e sviluppo sostenute, dal 2021, su tre categorie di intangibili: software protetto da copyright, brevetti e disegni e modelli. Un primo importante chiarimento riguarda proprio l’ambito oggettivo dell’agevolazione. Con riferimento ai brevetti, viene precisato che vi si comprendono quelli per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie Sono rilevanti i disegni e modelli solo se giuridicamente tutelati.

Quanto alle attività le cui spese danno diritto alla super deduzione si richiamano le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del Dm 26 maggio 2020 in materia di tax credit sulla ricerca e sviluppo, le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del medesimo Dm e quelle di design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto. Sono infine agevolate le spese per la tutela legale dei diritti sui beni immateriali comprese quelle di rinnovo delle registrazioni, sistemi anticontraffazione e gestione dei contenziosi riguardanti la tutela.

Per le spese sostenute in vista dell’ottenimento di una nuova privativa industriale, agevolate nell’anno di ottenimento della privativa, con recupero di quelle degli otto anni precedenti, si fa riferimento alle attività sopra descritte oltre a quelle di ricerca fondamentale (articolo 2 lettera a, Dm 26 maggio 2020) e a quelle di ideazione e realizzazione di software.

Attenzione, però, se le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso a formare il numeratore del nexus ratio del vecchio patent box, esse sono escluse dalla super deduzione.

La super deduzione del 110% si calcola sul costo di R&S fiscalmente deducibile e si imputa nell’esercizio di competenza di tale onere, determinato con i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir anche qualora l’onere stesso venga capitalizzato sul bene immateriale.

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