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Assegno unico: le novità su importi, maggiorazioni e domande

di Monica Greco

  • Quando Dal 1° marzo 2023

  • Cosa scade Nuova domanda, se precedente non attiva o accolta

  • Per chi Famiglie in possesso dei requisiti previsti

  • Come adempiere Per l’annualità 2023 tramite servizi Inps, contact center o patronati

1In sintesi

L'assegno unico e universale per i figli a carico si rafforza: dal potenziamento previsto dalla Manovra 2023 alla maggiorazione per famiglie numerose (e per genitori vedovi), dalla rivalutazione al rinnovo Isee entro fine mese e l’erogazione d’ufficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo.

Molte le diposzioni a sostegno della misura che convergono su questa fine febbraio.

Le novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio incrementano – tra maggiorazioni e rivalutazione - l’ammontare dell’assegno per alcune categorie e, come precisato dall’Inps, lo scorso 30 dicembre le famiglie riceveranno gli aumenti spettanti, rivalutati a norma di legge, a partire dalla mensilità di febbraio 2023, fatto salvo il diritto ad eventuali conguagli spettanti a decorrere da gennaio 2023.

È importante segnalare al lettore che dal prossimo 1° marzo 2023 è previsto il rinnovo automatico dell’assegno unico per coloro che avevano già presentato la relativa domanda; sarà, invece, necessario ai fini della quantificazione dell’assegno presentare obbligatoriamente una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) 2023.

Chi non sta già ricevendo l’assegno a febbraio 2023 ovvero chi aveva presentato una domanda, ma la stessa non era stata accolta o non era più attiva, come spiegheremo nel prosieguo, dovrà presentare una nuova domanda per accedere all’assegno unico e universale, corredata della nuova Dsu 2023.

Chi ha già trasmesso la domanda, infine, dovrà tempestivamente comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico trasmessa all’Inps prima del 28 febbraio 2023, integrando la relativa domanda.

Ricordiamo, inoltre, che l’assegno unico è oggetto di rivalutazione annuale in base all’indice di inflazione. Gli importi rivalutati per l’anno 2023 sono erogati già a partire dal mese di febbraio, secondo quanto deciso dall’Inps; occorrerà aspettare, invece, il mese di marzo per ricevere la “quota rivalutata” del mese di gennaio.

2La misura e i destinatari

L’assegno unico e universale (articolo 1, comma 1, DLgs 230/2021) è un contributo riconosciuto a tutte le famiglie per ogni figlio a carico (dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni) e per tutti i figli disabili a carico (senza limite di età).

L’assegno è corrisposto in relazione all’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza e del numero di figli a carico, con criteri di universalità e progressività.

L’assegno unico è un beneficio economico attribuito, su base mensile - per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo; ed è erogato direttamente dall’Inps.

I requisiti per poter beneficiare dell’assegno unico e le relative modalità di determinazione ed erogazione sono fornite nella circolare 23/2022 e nei messaggi pubblicati periodicamente dall’Inps.

La circolare 132 dello scorso 15 dicembre fornisce, invece, specifiche indicazioni in merito all’assegno unico e universale con decorrenza dal 1° marzo 2023.

3Dal 2023 i nuovi importi

Con le novità apportata dell’ultima legge di Bilancio si dispone la conferma delle equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente:
• tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico;
• tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico.

Inoltre, la Manovra ha disposto:
• la proroga di un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell’ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie;
• l’introduzione – con decorrenza dal 1° gennaio 2023 - di un incremento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l'importo spettante per ogni figlio aumenta del 50% per i livelli di Isee fino a 40 mila euro;
• l’aumento del 50% dell'assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

L’aumento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico. Tale maggiorazione si applica dal 1° gennaio 2023.

Come detto in premessa, i nuovi importi saranno corrisposti da febbraio 2023 con eventuale conguaglio per la mensilità di gennaio.

Anche in termini di rivalutazione annuale l’Inps segue tale regola; difatti, le erogazioni dell’assegno rivalutato in base all’indice di inflazione avviene a febbraio, mentre solo la quota rivalutata relativa al mese di gennaio verrà saldata con il pagamento del mese di marzo.

Nei prossimi giorni l’Inps divulgherà la circolare con i nuovi importi dell’assegno previsti per il 2023, intanto, come anticipato dal Sole il 20 febbraio (“Assegno unico, in arrivo la rivalutazione dell’8,1% su importi e maggiorazioni”), la rivalutazione annuale, dunque, sarà pari all’8,1%, in linea con la variazione media annua dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) di Istat. Dalla precedente di 50 euro, ora la quota minima sale a 54,1 euro; da 175 euro per la massima sia arriva a ora a 189,2 euro.

Infine, vogliamo ricordare che con riferimento alla maggiorazione prevista nel caso di genitori vedovi, l’Istituto ha emanato di recente il messaggio 724 del 17 febbraio scorso, con la novità nell’applicazione dell’assegno unico e universale e i dettami per il riconoscimento del bonus d’ufficio erogato ai nuclei vedovili per i decessi del secondo genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’assegno.

4La liquidazione d’ufficio

Chi già riceve regolarmente l’assegno unico e universale, non dovrà presentare alcuna domanda per ricevere il contributo della nuova annualità che decorre dal 1° marzo 2023.

L’Inps ha specificato, difatti, che coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 hanno presentato domanda per l’assegno unico (accolta e in corso di validità) potranno beneficiare dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda.

Più precisamente, la citata circolare 132 precisa che l’Inps erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.

N.B. L’erogazione dell’assegno unico proseguirà in continuità solo laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”.

Le informazioni della domanda per il 2023, difatti, saranno automaticamente prelevate dagli archivi dell’Inps.

È importante segnalare che il contribuente che rientra in questa categoria dovrà in ogni caso premurarsi a integrare la domanda - già trasmessa, prima del 28 febbraio 2023 - nel caso in cui debba comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente inseriti nella domanda trasmessa (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, variazioni Iban, etc.).

Anche chi senza presentare una nuova domanda riceverà l’assegno per la nuova annualità deve premurarsi a effettuare il rinnovo dell’Isee per poter usufruire dell’importo completo dell’assegno – come è spiegato nel sito dell’Istituto.

5Chi deve inviare una nuova domanda

Per il riconoscimento dell’assegno unico e universale per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023 sarà necessario presentare una nuova domanda solo da coloro che:
• non hanno mai fruito dell’assegno unico;
• prima del 28 febbraio 2023, avevano trasmesso una domanda, ma la stessa non era stata accolta o non era più attiva – ovvero la domanda si trova in uno dei seguenti stati: “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.

Ai fini della decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il termine del 30 giugno 2023 – l’assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo 2023.

Di norma, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto 230/2021, la domanda per è presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.

L’Inps provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda (Inps circolare 23/2022).

N.B. La nuova domanda per l’annualità 2023 riguarderà la prestazione relativa al periodo dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024.

Ai fini della decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il termine del 30 giugno 2023 – l’assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo 2023.

Inoltre, occorre tener a mente che coloro che presentano le domande:
• a partire dal 1° marzo 2023, riceveranno il pagamento dell’assegno unico entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
• entro giugno 2023, riceveranno il pagamento anche le mensilità arretrate, da marzo 2023;
• dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello della domanda stessa, ma non si avrà diritto agli arretrati.

Ricordiamo che, le domande possono essere presentate tramite:
• Servizio online, direttamente dal sito istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di Spid di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta nazionale dei servizi (Cns);
• contact center integrato, contattando il numero verde o da rete mobile a pagamento;
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi;
- l’app Inps Mobile.

6Come presentare il nuovo Isee

Tutti i beneficiari dell’assegno unico sono obbligati a presentare la nuova Dsu, per il 2023, per rinnovare l’Isee – al fine di poter quantificare l’assegno per il nuovo periodo e ottenere a partire dal mese di marzo gli “importi più elevati” dell’assegno sulla base dell’attestazione Isee 2023 – come precisa la circolare 132/2022.

In caso contrario, cioè in assenza di una nuova Dsu presentata per il 2023, l’importo dell’assegno sarà calcolato a partire da marzo 2023 in base agli importi minimi previsti.

Per i primi mesi dell’anno l’Istituto quantifica l’assegno unico e universale in base ai dati reddituali in suo possesso, vale a dire con riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre 2022.

Tale modello, difatti, continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

La nuova Dsu per il 2023 consentirà, invece, la quantificazione dell’assegno per il nuovo periodo, inoltre, se si presenta la Dsu 2023 entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti a titolo di “arretrati”.

N.B. L’Isee può essere presentato sia in modalità ordinaria che precompilata.Sotto un profilo temporale, occorre considerare i riflessi dell’Isee correlati alla data di presentazione della domanda.

Più precisamente, segnaliamo quanto precisato dall’Istituto sull’argomento, vale a dire se:
• l’Isee è presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
• l’Isee è presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee;
• l’assenza di Isee o un Isee pari o superiore a 40 mila euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del Dlgs 230/2021.

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