Controlli e liti

Sisma del 2016, rimborso del 60% anche per chi non ha sospeso le ritenute

La Cgt Marche: l’abbattimento dei versamenti nella misura del 60% degli importi sospesi non è limitato soltanto a coloro che si erano già avvalsi dello stand by

di Andrea Taglioni

La riduzione del 60%, prevista a favore dei contribuenti del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, che non avevano effettuato nessun pagamento per aver richiesto e ottenuto la busta paga pesante, spetta anche a chi non si è avvalso di tale sospensione. I soggetti che hanno pagato gli importi ordinariamente dovuti hanno diritto, dunque, al rimborso del 60% delle le somme già versate anche quando il contribuente non ha richiesto la sospensione dell’effettuazione delle ritenute Irpef.

Con questa motivazione la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza 1312/1/2022, ha confermato la decisione di primo grado. La precedente pronuncia aveva accolto il ricorso del lavoratore dipendente che, avendo pagato per intero le imposte dell’anno 2017, aveva chiesto l’applicazione della norma di favore (articolo 8 del Dl 123/2019), chiedendo il rimborso del 60 per cento.

Il quadro normativo

All’interno delle misure introdotte a favore delle popolazioni delle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici il legislatore aveva previsto la possibilità di richiedere al proprio sostituto d’imposta di non operare, per il periodo d’imposta 2017, le ritenute alla fonte previste dalla legge ma i cui importi, inizialmente, dovevano essere riversati in un’unica soluzione. Destinatari della sospensione erano tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente, pubblici e privati e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.Successivamente, con il decreto Sisma (Dl 123/19), è stata introdotta una norma in base alla quale, coloro che avevano richiesto e beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte, devono riversare soltanto il 40 per cento degli importi dovuti con la possibilità di rateizzarli in un massimo di 120 rate mensili.

Il mutato quadro normativo ha determinato una disparita di trattamento tra chi si è avvalso della sospensione, che può beneficiare della riduzione del 60%, e il soggetto che, per i più svariati motivi, ha pagato l’intera imposta dovuta.

L’assenza di limitazioni

Nel confermare la decisione impugnata, la sentenza sottolinea come dalla normativa sopravvenuta non è dato evincere alcuna limitazione del beneficio (abbattimento dei versamenti nella misura del 60% degli importi sospesi) soltanto per coloro che si erano già avvalsi della sospensione.

Per la Corte, quindi, se si ammettesse che il contribuente che ha pagato tutte le imposte - tra l’altro sulla base delle disposizioni a suo tempo previste - non può avere lo stesso trattamento di colui che non ha versato, si paleserebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in aperta violazione dei precetti costituzionali, tanto più spiccati se riferiti a vittime di calamità naturali.

Di conseguenza, rifacendosi anche a precedenti (Cassazione 4291/2018), i giudici hanno ritenuto legittima, essendosi verificato un indebito pagamento, la richiesta di restituzione del 60% degli importi versati.

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