Professione

Commercialisti, unica pec per comunicare con la Pa

Il Consiglio nazionale con due Pronto Ordini chiarisce che in presenza di più caselle di posta certificata solo una vale per comunicare con la Pa e definisce il domicilio professionale

di Federico Gavioli

Solo il domicilio digitale comunicato all’ordine di appartenenza e da quest’ultimo registrato in pubblici registri potrà essere validamente utilizzato per le comunicazioni con la pubblica amministrazione mentre, il domicilio professionale del commercialista, va inteso come luogo in cui viene esercitata l’attività professionale in maniera prevalente; sono alcuni chiarimenti forniti con due Pronto Ordini , pubblicati sul sito istituzionale dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), nella giornata del 28 marzo.

Il domicilio digitale

Il Cndcec, con il pronto Ordini 45/2022 del 17 marzo 2022, ha risposto a due quesiti relativi all’utilizzo della posta elettronica certificata (pec). In particolare è stato chiesto al Consiglio se l’indirizzo pec dell’iscritto, diverso da quello comunicato all’Ordine e già censito all’Ini-pec e al Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde ), possa essere comunicato, in aggiunta, in entrambi i citati registri pubblici; in caso di risposta negativa si chiede se l’iscritto possa utilizzare l’indirizzo pec non comunicato all’Ordine e se le comunicazioni effettuate con lo stesso possano essere ritenute prive di validità.

Con riferimento al primo punto il Cndcec evidenzia che presso i registri pubblici Ini-pec e Reginde può essere registrato solo un domicilio digitale, ossia quello comunicato all’Ordine di appartenenza. In fase di acquisizione dall’Ini-pec degli indirizzi pec dei professionisti in Inad (Indice nazionale dei domicili digitali) ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale (Cad), le Linee guida Agid, al punto 3, prevedono che «Nel caso di professionisti iscritti a più Ordini o collegi professionali è inserito nell’Indice nazionale dei domicili digitali l’ultimo indirizzo pec cronologicamente dichiarato nell’Ini-pec». Ciò a dimostrazione del fatto che, solo nel caso di professionisti iscritti in Ini-pec in diversi Ordini professionali e, quindi, in possesso di più caselle di posta elettronica certificata, tante quanti sono gli Ordini di appartenenza (si pensi, ad esempio, al commercialista iscritto anche all’albo degli avvocati), l’inserimento in Inad avviane esclusivamente per un indirizzo pec, l’ultimo cronologicamente dichiarato nell’Ini-pec. Appare, quindi, evidente che per ciascun Ordine professionale sia possibile registrare un solo domicilio digitale.

Con riferimento al punto 2), il Cndcec evidenzia che non esiste una norma che vieti al professionista di avere più di una casella di posta elettronica certificata. Potenzialmente, infatti, il professionista potrebbe dotarsi di due o più indirizzi di posta elettronica certificata. In questo caso, però, solo il domicilio digitale comunicato all'Ordine di appartenenza e da quest’ultimo registrato in pubblici registri potrà essere validamente utilizzato per le comunicazioni con la pubblica amministrazione e per i depositi telematici a valore legale.

Il domicilio professionale

Con il pronto Ordini 49/2022 è stato chiesto un chiarimento in merito al concetto di domicilio professionale di un iscritto. Il Cndcec evidenzia che l’iscrizione nell’albo può essere richiesta in base, alternativamente, al possesso della residenza o del domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine, ai sensi dell’articolo 36, Dlgs 139/2005.

Con riferimento alla nozione di domicilio professionale, e analogamente a quanto raccomandato dal Consiglio nazionale con l’informativa 15/2022, per la verifica periodica della permanenza dei requisiti di iscrizione, è stata evidenziata la necessità che l’Ordine in occasione della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo richieda al soggetto istante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 , Dpr 445/2000, relativa al proprio domicilio professionale, inteso come luogo in cui viene esercitata l’attività professionale in maniera prevalente, specificando altresì al richiedente che, in presenza di pluralità di sedi presso le quali viene esercitata l’attività professionale, non possono essere dichiarati come domicilio professionale gli altri luoghi di esercizio che non siano quello prevalente.

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