Adempimenti

Autodichiarazione aiuti Covid, per le imprese nei gruppi verifica sulla possibilità dell’invio semplificato

Necessario il mancato superamento autonomo e come impresa unica

Ampio ricorso all’autodichiarazione semplificata per il monitoraggio degli aiuti di Stato Covid con limiti per le imprese che fanno parte di gruppi che hanno problemi di sforamento.

Questo è uno dei temi ricorrenti che è emerso durante il convegno di mercoledì 9 novembre tenuto da Confindustria in cui sono state affrontate le criticità della compilazione dell’autodichiarazione che le imprese dovranno presentare all’agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 novembre.

Per la compilazione dell’autodichiarazione da effettuare all’agenzia delle Entrate è necessario tener conto delle relazioni di controllo rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica». Questo è infatti quanto stabilito sia dall’articolo 1, comma 17 del Dl 41/21 sia dall’articolo 3, comma 4, del decreto e quanto ribadito nelle istruzioni al modello pubblicate dall’agenzia delle Entrate. La ratio è quella di evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti Covid per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Il problema sorge con la nuova casella ES introdotta il 27 ottobre scorso che permette di non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti nei casi in cui l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo.

Con riguardo all’impresa unica possono verificarsi differenti fattispecie rispetto alla possibilità o meno di presentare l’autodichiarazione semplificata che impattano su tutte le imprese di un gruppo.

Vi può essere il caso in cui una società che fa parte del gruppo abbia necessità di presentare l’autodichiarazione in quanto ha usufruito di misure rientranti nel regime ombrello (articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021) e che, a seguito dell’analisi interna, debba procedere al riversamento di parte delle misure ricevute o allo slittamento (di 1 o più misure del regime) da un periodo all’altro (si pensi allo slittamento di una misura dal periodo che si chiude al 27 gennaio 2021 a quello successivo in quanto si è beneficiati nel primo periodo di aiuti superiori a 800mila). In tal caso senza alcun dubbio detta società non potrà fleggare la casella ES ma dovrà inevitabilmente predisporre l’autodichiarazione ordinaria compilando tutti i suoi quadri tra cui il quadro A (sezione I e II), indicando tutti gli aiuti fruiti che impattano sulla sezione 3.1 del temporary framework e il quadro B indicando i codici fiscali delle imprese del gruppo.

Il problema si pone per le altre imprese del gruppo che, pur avendo fruito di aiuti del regime ombrello, non hanno necessità di restituzione e pertanto potrebbero essere tentate dalla casella ES per l’autodichiarazione semplificata. In tal caso si ritiene invece necessario che anche le altre imprese procedano alla compilazione analitica dell’autodichiarazione dovendo obbligatoriamente compilare la casella «Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica» e pertanto indicando nel quadro A gli aiuti ricevuti e nel quadro B i riferimenti alle altre imprese del gruppo.

Vi è invece una fattispecie diversa che riguarda un’ impresa, facente parte di un gruppo, che ha ricevuto aiuti del regime ombrello e che (sia autonomamente che come impresa unica) non supera i limiti previsti dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo. In tal caso tutte le imprese del gruppo obbligate alla presentazione del modello potranno fleggare la casella ES evitando la compilazione del quadro A.

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