Adempimenti

Ammortizzatori con sconto per i settori più colpiti dal Covid

Prorogano anche il trattamento di integrazione salariale per le aziende di interesse strategico

di Enzo De Fusco

A rischio il riconoscimento dell’intervento del Fondo di integrazione salariale del decreto Sostegni-ter, con effetto retroattivo dal 1° gennaio, se l’azienda non ha esperito la prevista procedura sindacale.

Dopo le modifiche strutturali apportate dalla legge di Bilancio 2022 alla disciplina degli ammortizzatori sociali, con il decreto legge 4/2022 il Governo interviene nuovamente in materia, apportando correttivi di sistema alla riforma e con misure di sostegno per la ripresa economica delle imprese che sono ancora in difficoltà.

Il decreto corregge la riforma estendendo anche ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale (Fis) la condizionalità della formazione prevista dall’articolo 25 ter del decreto legislativo 148/2015, finora prevista solo per i lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria.

Inoltre, il nuovo decreto ha reintrodotto, oltre alla modalità telematica per la procedura di consultazione sindacale, la competenza sulla domanda di Cigo dell’Inps centrale anziché della sede territorialmente competente.

Accanto a queste disposizioni strutturali, il Governo ha disposto diverse misure per aiutare particolari comparti in difficoltà.

Per l’anno 2022, è possibile accedere alla disciplina della proroga speciale Cigs anche per le causali di “crisi” e “riorganizzazione”, mentre inizialmente, l’accesso all’articolo 22-bis del Dlgs 148/2015 era previsto solo per le aziende che avevano esaurito la solidarietà.

Con le modifiche apportate, dunque, dal 27 gennaio 2022 potrà essere concessa, in caso di esaurimento dei plafond ordinari, la proroga dell’intervento straordinario per riorganizzazione aziendale, sino a massimo di 12 mesi, nonché, sino al massimo di sei mesi, per proroga della causale di crisi. In caso di esaurimento del plafond di solidarietà, la proroga è consentita per ulteriori 12 mesi. Si ricorda che la proroga dell’articolo 22-bis è stata finanziata per gli anni 2022, 2023 e 2024, e che sulla base delle indicazioni del ministero del Lavoro (circolare 6/2019) la proroga nei termini sopra descritti si applica per ciascun anno finanziato.

Il decreto legge 4/2022 introduce anche due azioni di supporto alle imprese. La prima riguarda le aziende di interesse strategico, per le quali il Governo ha prorogato il trattamento di integrazione salariale ordinario Covid (articoli 19 e 20 del Dl 18/2020).

In particolare, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale in base all’articolo 1 del Dl 207/2012, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3 del Dl 103/2021 per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022. La nuova cassa integrazione è riconosciuta nel massimo di spesa di 42,7 milioni.

La seconda azione, invece, è destinata alle imprese del settore turismo e della ristorazione (nonché di quelle individuate dai codici Ateco indicati nell’allegato 1 al decreto) che sospendono o riducono l’attività lavorativa: viene stabilito l’esonero dal contributo addizionale a decorrere del 1° gennaio e fino al 31 marzo 2022.

La norma non estende la tutela emergenziale Covid per le aziende maggiormente in difficoltà, ma si limita a riconoscere un esonero dal pagamento del contributo addizionale relativo agli strumenti ordinari di cassa integrazione. Ne consegue che, per poter accedere al Fis, le aziende devono applicare le normali regole previste dal Dlgs 148/2015, così come modificate dal 1° gennaio 2022 dalla legge di Bilancio.

Va ricordato che proprio su queste modifiche l’Inps ha diramato nei giorni scorsi la circolare interpretativa 18/2022. L’istituto spiega che le sospensioni e le riduzioni di orario di lavoro avviate con decorrenza 1° gennaio e fino al 1° febbraio 2022 possono essere indennizzate a condizione che l’istanza all’Inps sia presentata entro il 16 febbraio.

La circolare, però, non affronta un tema molto delicato che riguarda la procedura sindacale propedeutica all’accesso al Fondo di integrazione salariale. Aspetto che assume ancora più rilevanza poiché dal 1° gennaio non è entrata in vigore solo la riforma degli ammortizzatori, ma trovano applicazione le ordinarie regole di accesso a questi strumenti.

Infatti, l’Inps, con la circolare 130/2017, ha chiarito che, prima di sospendere, o ridurre l’orario di lavoro deve essere esperita la procedura sindacale e l’accordo (o l’invio della comunicazione) deve essere allegato all’istanza telematica.

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