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Sport dilettanti, esenzione Iva per le attività istituzionali agli associati

La pronuncia della Corte di giustizia che non riconosce l’esonero per i corsi di nuoto va contemperata con le specificità del Terzo settore

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

I corsi di nuoto non rientrano tra le prestazioni formative esenti ai fini Iva (si veda l’articolo). Con la sentenza C-373/19 dello scorso 21 ottobre, la Corte di giustizia torna a fare il punto sull’applicabilità del regime di esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 132, paragrafo 1, lettera i e j della direttiva 2006/112/Ce).

Il caso riguardava, in particolare, un ente che, nell’ambito delle proprie attività, impartiva corsi di nuoto, avvalendosi dell’esenzione nella considerazione che tale tipologia rientrasse nella nozione agevolata di «insegnamento scolastico o universitario» (articolo 132 della direttiva Iva).

A dire della Corte, sebbene l’insegnamento di tale disciplina persegua un indubbio obiettivo di interesse pubblico, esso si sostanzia in un insegnamento specialistico ad hoc che non si traduce in quello scolastico o universitario in senso proprio, avente ad oggetto la trasmissione di conoscenze e apprendimento di un insieme ampio e diversificato di materie.

Un chiarimento che, in analogia a quanto già stabilito per i corsi di guida automobilistica (C-449/17), nasce dall’esigenza di perimetrare l’ambito di applicabilità dell’agevolazione e che tuttavia non risolve i dubbi di applicabilità, specie in considerazione della disciplina interna.

A livello nazionale, resta infatti l’ampia formulazione volta a includere nell’agevolazione le «prestazioni didattiche di ogni genere….rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale» sebbene il decreto Iva sia stato in parte modificato escludendo espressamente tra le ipotesi di esenzione l’insegnamento della guida per finalità non professionali (articolo 10, comma 1, n. 20, come modificato in base all’articolo 32 del Dl 124/2019).

Quanto espresso dalla giurisprudenza europea nella sentenza potrebbe dunque richiedere un ulteriore intervento correttivo sull’articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto Iva, che chiarisca in modo inequivocabile l’ambito di applicabilità dell’esenzione Iva per le attività didattiche in ambito sportivo svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche.

Tale risultato potrebbe essere realizzato introducendo nell’articolo 10 del decreto Iva la disposizione dell’articolo 132, comma 1, lettera m) della direttiva Iva che dispone l’esenzione per «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nella misura in cui siano effettuati da organismi senza fini di lucro».

È il caso delle prestazioni rese dagli enti sportivi, quali associazioni sportive dilettantistiche (Asd) per le quali tuttavia – a prescindere dall’applicabilità o meno a livello nazionale del regime di esenzione all’articolo 132, comma 1, lettera m) della direttiva – resta ferma l’esclusione ai fini Iva delle attività rese in conformità alle finalità istituzionali a favore dei propri associati (articolo 4, comma 4, del decreto Iva).