Imposte

Stabile organizzazione, il passaggio di personale è fuori campo Iva

Irrilevante il trasferimento dalla casa madre alla branch italiana

di Anna Abagnale e Simona Ficola

n’operazione di riorganizzazione aziendale che determina il trasferimento di funzioni di personale dalla casa madre alla stabile organizzazione italiana è irrilevante ai fini Iva e, dunque, risulta superflua la sua valutazione in termini di cessione di ramo d’azienda.

La risposta a interpello 318/2022 dell’Agenzia è di particolare interesse perché risolve il problema del trasferimento di personale a monte, considerandolo, nel caso di specie, fuori campo Iva senza entrare nel merito se lo stesso costituisca o meno un ramo aziendale.

Brevemente, il caso è quello di una società di diritto estero con stabile organizzazione sia in Italia sia all’estero. Quale effetto del processo di semplificazione della struttura del gruppo, in capo alla stabile organizzazione (So) italiana viene centralizzata una determinata attività che comporta il trasferimento verso la stessa di due team di operatori provenienti, in parte, dalla casa madre, in parte dalla So estera.

Trattandosi di gruppi di persone capace di svolgere, in piena autonomia, una determinata attività produttiva, dotati di know-how e competenze professionali specifiche, l’idea della società è che tali trasferimenti realizzino una cessione di ramo d’azienda esclusa dall’ambito di applicazione dell’Iva in base all’articolo 2, comma 3, lettera b), del Dpr 633/1972. Sul punto, fa presente l’istante, esisterebbe giurisprudenza consolidata secondo la quale il trasferimento di lavoratori (anche al netto delle attrezzature di supporto disponibili presso il cedente), organizzati in maniera funzionale allo svolgimento dell’attività economica e aventi un bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche tali da consentire la prosecuzione della medesima attività anche dopo il trasferimento, costituisce cessione di ramo d’azienda dematerializzato o “leggero”. Il problema, in realtà, viene bypassato dalle Entrate in virtù del fatto che il trasferimento di personale e di funzioni avviene all’interno del medesimo soggetto, trattandosi di dislocazione di personale dalla casa madre e da altra So estere alla So italiana. La conseguenza è che, sul piano giuridico, non vi è alcuna successione legale nei contratti con la clientela ovvero con i fornitori, i quali restano tutti in capo alla casa madre, senza far emergere, pertanto, profili Iva rilevanti. Lo stesso dicasi per la stipula da parte degli operatori di contratti temporanei di secondment (distacco) e la rinegoziazione dei nuovi contratti presso la stabile italiana, restando in ogni caso la casa madre il loro datore di lavoro.

In altre parole, senza specifiche transazioni tra le parti, a cui possono collegarsi i corrispondenti flussi compensativi infra-company, mancando il nesso sinallagmatico, non si rientra nell’ambito di applicazione dell’Iva a prescindere da qualsiasi altra valutazione.

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