Adempimenti

Cinque per mille, per i nuovi iscritti agli elenchi autocertificazione entro il 30 giugno

di Marta Saccaro

Si completa il quadro dei candidati a ricevere il contributo del 5 per mille per quest’anno. L’agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato sul proprio sito internet gli elenchi definitivi degli aventi diritto , rettificati, rispetto a quelli provvisori, sulla base delle segnalazioni che gli interessati potevano fare entro lo scorso 22 maggio.
A partire da quest’anno gli elenchi dei candidati si sdoppiano: accanto a quelli inseriti in via permanente, che non hanno più l’onere di presentare tutti gli anni la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sono stati pubblicati gli elenchi dei nuovi iscritti (nella categoria “enti del volontariato” si tratta di più di 6.600 soggetti anche se sono presenti dei nominativi che si ritrovano anche nell’elenco dei soggetti iscritti in via permanente). In ogni caso, l’agenzia delle Entrate ricorda che tra vecchi e nuovi, gli iscritti al 5 per mille per il 2017 sono circa 57.000 soggetti.

Per vecchi e nuovi iscritti ora i prossimi passi da seguire sono differenti. Gli enti del volontariato che hanno presentato l’iscrizione solo da quest’anno dovranno fare trasmettere ai propri legali rappresentanti l’autocertificazione che attesti i requisiti di ammissione all’elenco. Il modello da utilizzare deve essere conforme a quello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle e deve essere trasmesso per raccomandata alla Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate competente entro il 30 giugno prossimo. Alla dichiarazione occorre allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive. Gli stessi tempi e le stesse regole valgono anche per le associazioni sportive dilettantistiche, i cui rappresentanti legali però dovranno presentare la documentazione richiesta alla struttura del Coni competente per territorio.

Per gli iscritti in via permanente nell’elenco dei destinatari del contributo del 5 per mille non ci sono ulteriori adempimenti a meno che, rispetto a quanto dichiarato, non sia cambiato il rappresentante legale. In questo caso il nuovo rappresentante legale dovrà trasmettere un’autocertificazione di sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio indicando la data della sua nomina e quella di iscrizione dell’ente che rappresenta alla ripartizione del contributo. L’autocertificazione deve essere trasmessa con le modalità e nei termini previsti dal Dpcm 23 aprile 2010 (per gli “enti del volontariato” la scadenza è sempre il 30 giugno). Attenzione: il modello di autocertificazione per comunicare la variazione del legale rappresentante, reperibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, è diverso rispetto a quello previsto per coloro che si iscrivono per la prima volta nelle liste del 5 per mille.

Non tutto è perduto, poi, per chi pur avendone i requisiti, non è rientrato nelle liste per errori materiali o dimenticanze. Per gli enti che presentano la domanda d’iscrizione e/o la documentazione integrativa in ritardo è infatti prevista anche quest’anno la possibilità di usufruire della cosiddetta remissione in bonis per partecipare alla ripartizione delle quote del 5 per mille, purché la domanda e/o la documentazione siano presentate entro il 2 ottobre. In questo caso, per partecipare al riparto delle quote del 5 per mille occorre versare con F24 una sanzione di 250 euro (codice tributo “8115”) ed eseguire l’adempimento omesso.

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