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Fattura elettronica, il tipo documento identifica l’autoconsumo e la cessione gratuita

Nel caso di utilizzo del TD27 nel file Xml i blocchi dati del tracciato relativi al cedente/prestatore e al cessionario/committente coincidono con il cedente

di Rosario Farina

L'autoconsumo è una tra le ipotesi, previste dall'articolo 2 del Dpr 633/1972, che danno luogo a una cessione rilevante ai fini Iva, cioè la destinazione dei beni all'uso o consumo personale o familiare del soggetto passivo o, comunque, ad altre finalità estranee all'attività economica (in questo caso si parla di autoconsumo esterno).

A questo si affianca l'autoconsumo cosiddetto interno, cioè il consumo di beni o servizi, normalmente destinati alla vendita, all'interno dell'impresa per finalità legate all'attività economica esercitata. L'autoconsumo interno è irrilevante ai fini Iva, mentre l'autoconsumo esterno è considerato, in linea di massima, un'operazione imponibile ai fini Iva.

Il legislatore tributario ha esplicitamente definito che costituiscono cessioni di beni anche quelle poste in essere a titolo gratuito (articolo 2, comma 2, punto 4, Dpr 633/1972 ) che riguardano beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, ma anche quelle aventi un costo unitario superiore a 50 euro per cui è stata detratta l'Iva anche se non costituenti l'oggetto dell'attività stessa.

Circa le modalità per l'emissione del documento contabile, il cedente ha titolo di effettuare la scelta di una delle seguenti operazioni (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388):

1. emissione della fattura per ciascuna cessione gratuita, decidendo di:

- rinunciare alla rivalsa dell'Iva sul cessionario. Il documento dovrà riportare la dicitura «cessione gratuita senza obbligo di rivalsa Iva»;

- non rinunciare alla rivalsa dell'Iva sul cessionario, per cui la fattura evidenzierà un debito nei confronti del cessionario per l'ammontare dell'Iva.

2. emissione di un'autofattura riepilogativa analitica mensile per tutte le cessioni gratuite poste in essere nel corso di un mese solare.

3. tenuta di un registro degli omaggi, al fine di annotare in forma distinta e cronologica ciascuna tipologia di beni dati in omaggio, con l'indicazione del nominativo del cessionario e del documento di trasporto.

Entrambi i casi sopra elencati (autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa Iva) vanno gestiti con il nuovo tipo documento facoltativo, previsto dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, TD27 «Fattura per autoconsumo o per cessione gratuita senza rivalsa» in vigore dal 1° gennaio 2021. In particolare il cedente trasmette allo Sdi una fattura con tipo documento TD27 nei casi di cessioni di beni di cui all'articolo 2, comma 2, punti 4) e 5) del Dpr 633/1972, ossia:

•Cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario minore o uguale a 50 euro e per i quali sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19 del decreto Iva. Invece nel caso delle cessioni gratuite, qualora la cessione sia con rivalsa, va invece adoperato il tipo documento TD01 o il nuovo codice TD24 – Fattura differita.

•Destinazione di beni all'uso per il consumo personale o familiare per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta.

Nel caso di utilizzo del TD27 nel file Xml della fattura elettronica i blocchi dati del tracciato relativi al Cedente/Prestatore e al Cessionario/Committente coincidono con il medesimo soggetto cedente.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Se si tratta di autofattura riepilogativa, può essere la data dell'ultima operazione o comunque una data del mese.

Infatti, a differenza delle tipologie di autofattura la fattura trasmessa con TD27 è annotata nel solo registro delle fatture emesse, in quanto l'Iva è in capo al cedente e non è detraibile per il cessionario e nel campo 2.1.1.4 <Numero> si dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta integrando il documento. Questa fattura non va consegnata, né spedita, al destinatario, ma va inviata al Sistema d'interscambio (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 e 15 novembre 2018 e faq del 27 novembre 2018, n. 40, nel portale «Fatture e corrispettivi»).

Inoltre, deve essere registrata solo nel registro Iva delle vendite e non in quello degli acquisti. Infatti l'utilizzo di questo tipo documento permette al cedente di non inserire l'autofattura anche nel registro delle fatture di acquisto (faq delle Entrate del 19 luglio 2019, n. 139 e Assosoftware del 29 gennaio 2019).

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24