Imposte

Forfait sui neoresidenti al test della doppia imposizione

di Antonio Tomassini

Il regime dei neo residenti introdotto dall’articolo 24-bis del Tuir , anche alla luce delle modalità individuate dal provvedimento delle Entrate dell’8 marzo , fa scendere in campo l’Italia nel terreno della competizione fiscale e ora il nostro Paese rappresenta, per i soggetti ad alto patrimonio, una alternativa a Paesi come l’Inghilterra, il Portogallo, Malta o la vicina Svizzera.

Il provvedimento ha chiarito che l’interpello è facoltativo, che non vanno indicati i capitali esteri e che basta un’opzione in dichiarazione per accedere alla tassazione sostitutiva sui redditi esteri di 100mila euro annui. Su quelli italiani, invece, si paga regolarmente. Sul punto, ieri, l’agenzia delle Entrate con un comunicato «a precisazione di alcuni titoli apparsi sui media» ha ribadito «che i soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all’opzione prevista dall’art. 24-bis del Tuir, pagheranno un’imposta di 100mila euro esclusivamente sui redditi prodotti all’estero. Per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese».

La residenza

Il neo residente sarà un residente ordinario in base all’articolo 2 del Tuir che dovrebbe quindi passare in Italia più della metà del periodo di imposta. Per gli aderenti al regime, soprattutto quelli che hanno ottenuto l’ok a seguito di interpello, i rischi non sono connessi alle attività ispettive del fisco italiano bensì a quelle eventuali dei Paesi di origine. E infatti sia sulla base delle norme domestiche, sia sulla base di quelle (prevalenti) convenzionali, il fisco di un Paese potrebbe reclamare la residenza del soggetto e pretendere il pagamento di imposte, come accade quando il fisco italiano contesta residenze fittizie all’estero. Anche per questo è cruciale pianificare bene il trasferimento e valutare tutti gli aspetti, e la via dell’interpello preventivo, che impone un’analisi approfondita del centro degli interessi vitali ed economici, può essere di grande aiuto per compiere una valutazione di questo rischio. Ma un’analisi della posizione del neo-residente è fondamentale anche per ciò che riguarda il suo patrimonio estero e i flussi di reddito. È evidente che se il soggetto che si sposta in Italia presterà attività lavorativa nel nostro Paese, e questa sarà la principale fonte di reddito, la convenienza del regime, che come detto sui redditi italiani non fa sconti, si attenua.

Non solo. L’analisi dei flussi di reddito è importante perché nel caso in cui siano dovute imposte all’estero queste non possono essere scomputate dalla sostitutiva di 100mila euro come credito di imposta e non possono essere recuperate. Se un neo residente detiene un portafoglio di investimenti in Svizzera e la banca depositaria decide di applicare la ritenuta del 35% che grava su taluni redditi di fonte Svizzera, questa imposizione non potrà comunque essere recuperata e ridimensionerà il vantaggio del regime italiano.

La doppia imposizione

Per fruire delle convenzioni contro le doppie imposizioni e della possibilità di scomputare le imposte pagate all’estero l’unica opzione per il neo residente è quella di escludere uno o più Paesi esteri dal perimetro dell’imposizione sostitutiva; a quel punto il neo contribuente per quel Paese pagherà le imposte in Italia, ma potrà scomputarsi le imposte estere.

In altre parole, il regime di imposizione sostitutiva funziona perfettamente, come molti regimi di questa natura, se le imposte pagate all’estero dal neo residente sono nulle o poca cosa, mentre il beneficio diminuisce se le convenzioni contro le doppie imposizioni o le normative domestiche estere prevedono forme di tassazione concorrente. Inoltre si deve tenere in considerazione la clausola antielusiva prevista dall’articolo 24-bis, che attrae a tassazione in Italia eventuali cessioni di partecipazioni qualificate in società estere se effettuate nei primi cinque anni di vigenza dell’opzione.

A prescindere dalle regole impositive che impongono una analisi a tutto tondo della posizione del neo-residente, resta in ogni caso forte l’appeal della norma per ciò che riguarda la riservatezza (garantita dall’assenza di obblighi di disclosure del patrimonio estero) e l’esenzione da imposte di successione e donazione.

Intanto il forfait continua a scaldare la politica. L’attacco arriva da più fronti: «La flat tax solo per i ricchi sembra una barzelletta» (Giorgia Meloni, Fdi); «Una discriminazione nei confronti degli italiani» (Renato Brunetta, Fi). La difende invece Matteo Colaninno (Pd): «Non sarà la panacea, ma è un’ottima intuizione», mentre restano critici i fuoriusciti Dem:per il capogruppo alla Camera di Mdp, Francesco Laforgia, «la flat tax è una stortura».

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