Imposte

Enti del Terzo settore senza bollo sull’arbitrato

La risposta a interpello 219 riconosce l’esenzione per la società di mutuo soccorso con qualifica di Ets

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Società di mutuo soccorso, sì all’esenzione dall’imposta di bollo anche per gli atti del procedimento arbitrale. È quanto emerge dalla risposta a interpello 219/2023 delle Entrate, che è anche l’occasione per fare il punto sull’imposta di bollo.

La conferma arriva in ordine ad un quesito proposto da un ente iscritto nel Registro unico del Terzo settore (Runts) con la veste di Società di mutuo soccorso (Sms) e riguarda l’applicabilità della misura prevista dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/17 o Cts). Si tratta, in particolare, del regime di esenzione dall’imposta di bollo che, in base alla formulazione dell’articolo 82, comma 5 del Cts, ha una portata applicativa piuttosto ampia sia in termini soggettivi che oggettivi. Tra i beneficiari rientrano tutti gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel Runts, ivi incluse anche le Sms, oltreché le coop sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in veste societaria. Va inoltre considerato che nel novero si ricomprendono anche le Onlus che, se pure non iscritte nel Registro del Terzo settore, possono beneficiare delle agevolazioni quali Ets in via transitoria. Discorso diverso invece per le organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). Per quest’ultime si è definitivamente conclusa la trasmigrazione nel Runts, essendo venuti meno una volta per tutte i previgenti registri di settore. Pertanto solo quelle Odv e Aps che hanno perfezionato, espressamente o tacitamente, l’ingresso nel Runts possono oggi accedere alle misure, fiscali e non, del Cts.

Altro tema riguarda l’ambito oggettivo. La norma include nell’esenzione da bollo tutti gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli Ets. In questo quadro rientrano anche le fatture emesse o da ricvere per gli Ets e si inseriscono nella ratio della norma volta a favorire la generalità del Terzo settore. In questo senso arriva la risposta positiva dell’Agenzia. Nel caso di specie ricorre non solo la qualifica di Ets ma anche il requisito oggettivo. Ciò in quanto, a dire dell’Amministrazione, anche gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali – di regola rilevanti ai fini impositivi – ricadono a pieno titolo nell’ambito di esenzione. La risposta peraltro appare particolarmente importante perché in molti casi gli Ets, per alcuni documenti quali fatture o contratti, fanno fatica a farsi riconoscere dagli uffici la spettanza dell’agevolazione.

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