Imposte

Paga i contributi la centrale che trae vantaggio dai lavori di bonifica

di Andrea Barison

Spetta al contribuente dimostrare che l’immobile ricompreso nel comprensorio di operatività del consorzio non trae benefici dalle opere di bonifica svolte e, quindi, che non deve pagare il relativo contributo consortile. Ad affermarlo è la sentenza 53/3/2018 della Ctr del Friuli Venezia Giulia (presidente e relatore Reinotti).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali contro l’avviso di pagamento per il contributo di bonifica e miglioramento fondiario dovuto per l’anno 2013, in relazione a una centrale termoelettrica situata nel bacino di intervento del consorzio di bonifica.

Nel corso del giudizio di primo grado la ricorrente sostiene che per gli immobili di sua proprietà, e in modo particolare per la centrale termoelettrica, il contributo consortile non sia dovuto in quanto gli immobili non godono di alcun vantaggio diretto e immediato a seguito delle opere di bonifica effettuate dal consorzio.

Per la società le attività del consorzio di bonifica sono del tutto irrilevanti e ininfluenti rispetto all’esercizio dell’impianto termoelettrico, in quanto volte al miglioramento dei fondi agricoli.

L’ente impositore si costituisce in giudizio, evidenziando che la centrale ricade nel comprensorio consortile e nel «perimetro di contribuenza» e che, in mancanza di una costante e programmata azione di manutenzione dell’area, gli immobili sarebbero oggetto di ricorrenti allagamenti ed esondazioni.

La Ctp accoglie il ricorso della contribuente, sostenendo che l’obbligo presuppone che l’immobile tragga un vantaggio diretto e specifico dalla bonifica, non bastando la sua inclusione nel «perimetro di contribuenza» e che l’onere della prova della utilità ottenuta sia a carico del consorzio.

L’ente, allora, impugna la sentenza dei primi giudici, ribadendo che la centrale beneficia della propria opera di intervento e chiedendo - con esito negativo - che sia disposta una consulenza tecnica di ufficio atta a stabilire, tra l’altro, se la centrale tragga beneficio o meno dalle opere di bonifica prestate.

La Ctr del Friuli Venezia Giulia accoglie la richiesta di Ctu sulla base di due considerazioni:

il piano di classifica del consorzio stabilisce l’esenzione dal contributo per le aree che non traggono beneficio immediato e diretto dall’attività di bonifica;

nel momento in cui l’immobile è ricompreso nel «perimetro di contribuenza» e in un «piano di classifica», salva prova contraria, il beneficio è presunto.

Dalla Ctu è risultato che la centrale gode del beneficio dell’attività svolta dal consorzio, in quanto allontana e scarica a mare le acque che la centrale stessa non raccoglie, provvedendo con le opere di manutenzione effettuate a contenere maree particolarmente sostenute che saltuariamente si possono verificare.

Pertanto i giudici di secondo grado, capovolgendo l’esito della prima sentenza, dispongono che il contributo è dovuto e condannano la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

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