Adempimenti

Le criptovalute entrano nell’anagrafe tributaria

Il provvedimento 176227 delle Entrate: nel radar metalli preziosi e ogni grandezza diversa dalle valute a corso legale. Cambia l’impianto delle comunicazioni. Novità dal 1° gennaio 2023

di Alessandro Germani

Fanno il loro ingresso nella comunicazione all’Anagrafe tributaria (articolo 7 comma 6 del Dpr 605/1973) anche le novità relative ai rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza diversa dalle valute a corso legale. Nell’ottica di migliorare, poi, la qualità delle informazioni dell’Anagrafe tributaria, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 0176227 del 23 maggio introduce alcune modifiche all’impianto attuale delle comunicazioni.

Le novità saranno applicabili dal 1° gennaio 2023, prevedendosi che la comunicazione dei dati contabili riferiti all’anno 2022 dovrà essere effettuata secondo le nuove specifiche tecniche. C’è dunque il tempo necessario per metabolizzare le modifiche e poi renderle operative dal prossimo anno.

Per ciò che concerne le comunicazioni mensili, il riferimento è ai vecchi provvedimenti riguardanti le comunicazioni da farsi entro il mese successivo, sia per i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei vari titolari dei conti (provvedimento 9647 del 19 gennaio 2007) sia per le operazioni cd extra conto (provvedimento 31934 del 29 febbraio 2008). In ambedue i casi il provvedimento di ieri modifica tali previsioni stabilendo che le comunicazioni mensili dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo e che il sabato è considerato giorno non lavorativo. Viene specificato che non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese. Per ciò che concerne, poi, la comunicazione annuale (provvedimento 37561 del 25 marzo 2013), la scadenza fissata al 15 febbraio dell’anno successivo viene portata all’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell’anno successivo, valendo sempre la regola che il sabato è considerato non lavorativo. In questo modo si dà un maggior termine ai grandi operatori finanziari che lamentavano una scadenza troppo ravvicinata in un periodo dell’anno in cui sono comunque presi da molte incombenze.

Vengono poi modificati i termini di consolidamento dei dati all’archivio dei rapporti finanziari. Per le comunicazioni dei dati contabili trasmesse oltre il termine di scadenza, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, si potrà procedere solo con invio ordinario. Successivamente a tale data, invece, si opererà solo con invio straordinario. Le variazioni ordinarie, riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto, intervenute nel mese precedente, devono essere comunicate con invio di tipo straordinario. Le anomalie dei codici fiscali vanno corrette entro 90 giorni dalla data della segnalazione. L’Agenzia, entro 60 giorni dalle relative scadenze (mensile o annuale) rende disponibili gli esiti dei controlli di congruenza delle informazioni.

Fanno il loro ingresso criptovalute, metalli preziosi e altre novità contraddistinti in base agli allegati 1 e 2. Sono trasmessi anche i dati relativi ai servizi di pagamento erogati alla clientela. Sono tali i trasferimenti dal debitore al creditore di fondi in valuta a corso legale nonché in ogni altra grandezza finanziaria tra cui criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari. Sono ricompresi anche i trasferimenti su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al cliente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi.

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