Adempimenti

Finanziamenti agevolati ad alto rischio errore sugli importi da inserire

Vanno considerate integralmente le risorse con garanzia del fondo Pmi. Le somme concesse in prestito erodono il plafond disponibile a seconda delle sezioni del quadro di aiuti

di Giorgio Gavelli

Uno dei problemi principali che stanno affrontando imprese, lavoratori autonomi e i loro consulenti nell’approcciare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei requisiti del Temporary framework (Tf), in scadenza il prossimo 30 giugno, riguarda i finanziamenti agevolati previsti dal decreto Liquidità (Dl 23/2020).

La questione non è immediata: nessuno degli aiuti del «regime ombrello», oggetto di specifico monitoraggio con l’autodichiarazione, riguarda i finanziamenti agevolati. Tuttavia, per verificare (e dichiarare, assumendosene le relative responsabilità) se sono stati, tempo per tempo, rispettati i limiti comunitari della sezioni 3.1 (ed occorrendo della sezione 3.12), i soggetti interessati devono sommare agli aiuti del «regime ombrello» anche tutti gli «altri aiuti ricevuti nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del Tf (compresi quelli non fiscali e non erariali)», di cui la sezione II della autodichiarazione si limita a richiedere, tramite barratura, l’esistenza, senza approfondire sulla natura o l’importo.

E qui iniziano i problemi. La maggior parte degli aiuti sotto forma di finanziamenti concessi secondo le regole del Quadro temporaneo rientrano nella sezione 3.2 del Tf, per cui sono irrilevanti ai fini della dichiarazione da presentare entro il 30 giugno (il riferimento a tale sezione compare anche nel Registro aiuti di Stato, Rna, alla voce «regolamento/comunicazione») in corrispondenza del singolo aiuto.

Tuttavia, nelle Faq emanate dal Fondo di garanzia per le Pmi sul decreto Liquidità si legge (Faq 18) che «le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell’articolo 13 del decreto Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e l’intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa». Per cui, non solo le garanzie sui finanziamenti sino a 30mila euro concessi dalle banche a tantissime Pmi (e anche a lavoratori autonomi) in periodo di pandemia rientrano nel limite interessato dalla comunicazione, ma la quota di limite che viene erosa non è costituita dal costo della garanzia ma dall’intero importo del finanziamento. Non è chiaro come mai sia stato scelto questo meccanismo di erosione del limite (il finanziamento, a mano a mano che viene restituito, non può – a tutta evidenza – essere qualificato come «aiuto») ma, ad oggi, ciò costituisce un problema, che tutti possono verificare accedendo al proprio dettaglio di aiuti nel Rna.

Non solo, ma come si comprende dalle Faq 19 e 26, per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo in base al punto 3.2 del Quadro temporaneo, l’aiuto per l’impresa, misurato sulla base dei premi teorici di garanzia, è imputato anch’esso tra gli aiuti della sezione punto 3.1 del Quadro temporaneo, ancora una volta finendo per pesare sul relativo limite.

Per cui, se ben si è compreso il meccanismo, tra gli «altri aiuti» da considerare ai fini dell’eventuale superamento dei limiti e del monitoraggio richiesto dall’autodichiarazione da presentare entro il 30 giugno vanno considerati:

• per i finanziamenti con garanzia 100% a carico del Fondo di garanzia (lettera m del comma 1 dell’articolo 13 del decreto Liquidità), l’intero importo del finanziamento;

• per i finanziamenti concessi dal Fondo a valere sulla sezione 3.2, l’importo della garanzia.

Sarebbe opportuno che si tornasse a livello interpretativo sulla questione, sia per evitare errori sia per comprendere come mai l’importo di un finanziamento (ossia di un prestito da restituire) finisca per incidere integralmente sulle soglie di aiuto.

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