Imposte

L’ammortamento fiscale non dedotto vale anche per super e iper

La risposta 607 dell’Agenzia dimentica le agevolazioni sugli investimenti

di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

La risposta a interpello 607/2021 (si veda l’articolo), ha eliminato un dubbio ai tanti operatori che si interrogavano sulla obbligatorietà della variazione fiscale in diminuzione in caso di sospensione dell’ammortamento civilistico, in base ai commi 7-bis e seguenti del Dl 104/2020. L’Agenzia ha, infatti, qualificato come facoltativa la variazione in diminuzione, così agevolando in modo rilevante – per chi sfrutta l’opzione - la gestione contabile (viene meno il tema della fiscalità differita, e, in caso di cessione del bene, le plus/minus generate non saranno differenti sotto il profilo civilistico e fiscale) ed anche la dichiarazione dei redditi (nessun obbligo di compilare il quadro RV, in assenza di disallineamento tra valori civilistici e fiscali delle poste di bilancio).

Si tratta, quindi, di un’interpretazione sicuramente accolta con favore dalle imprese che erano ricorse alla “forzatura” della sospensione (perché di forzatura dei principi contabili si tratta, nonostante le fondate motivazioni sottostanti alla crisi provocata dalla pandemia), così da poter alleggerire il conto economico e, per questa via, comprimere le perdite di esercizio maturate. Tali imprese – presumibilmente anche in perdita fiscale - possono ora procedere, in sede di presentazione della dichiarazione (il prossimo 30 novembre, o magari già il prossimo 30 settembre, se interessati alla erogazione del contributo cd perequativo) a compilare il quadro RF senza riportare alcuna variazione in diminuzione legata alla sospensione delle quote, con ciò beneficiando di uno slittamento non solo degli ammortamenti civilistici, ma anche di quelli fiscali, peraltro con notevole giovamento ai fini Irap, imposta per la quale non vi sarebbe stato alcun beneficio in quanto le perdite fiscali non sono riportabili.

Diverso, invece, è il discorso per coloro che avessero sospeso gli ammortamenti, trovandosi comunque in una posizione di debito fiscale, magari per effetto della presenza di costi indeducibili di importo significativo: in questi casi, infatti, il conteggio delle imposte, e i relativi versamenti, sono stati probabilmente influenzati dalla deduzione extra contabile, ed è probabile che non vi sia alcuna volontà di rivedere i conteggi.

Resta però un dubbio che la risposta a interpello non aiuta a risolvere, e riguarda quei casi (numerosi, si presume) di imprese che hanno ancora la possibilità di portare in deduzione quote di super o iperammortamento relative ad investimenti fatti anteriormente alla legge di Bilancio 2020, che ha previsto il passaggio del beneficio fiscale da deduzione a credito di imposta.

A parere di chi scrive chi sospende la quota di ammortamento “ordinaria” viene, di fatto, autorizzato a sospendere anche quella “extra” legata agli investimenti fatti a suo tempo: e ciò per almeno due motivi.

Da un lato, in questa direzione sembra andare la lettura del documento di prassi, laddove, di fatto, si accoglie la richiesta dell'istante, riconoscendo il carattere di eccezionalità della norma e quindi, in pratica, si consente di tenere il comportamento più gradito (appunto, la facoltà di dedurre o non dedurre). In secondo luogo, sempre a sostegno di questa ipotesi, si potrebbe sostenere che - se può esistere un super/iper ammortamento maggiore di quello contabile – pare difficile ipotizzare un super/iper ammortamento in assenza di ammortamento ordinario (fiscale). La variazione in diminuzione del super/iper, mentre prescinde dal comportamento contabile (ove questo diverga da quello fiscale), è “addittiva” rispetto all'ammortamento fiscale ordinario, e sembra difficile “maggiorare” un ammortamento che non viene imputato a riduzione del reddito fiscale. Tuttavia, anche qui si potrebbe decidere di lasciare libertà alle imprese di scegliere se sospendere o meno anche la quota di iper/superammortamento. Sul punto è necessario un ulteriore intervento da parte delle Entrate.

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