Diritto

Obblighi di adeguata verifica alle piattaforme di vendita online

Possibile procedere con le verifiche nei confronti dei soli venditori attivi; se l’obbligo è affidato a terzi la responsabilità resta in capo al gestore originario

di Valerio Vallefuoco

Con il Dlgs 32/2023 viene data attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale nella Ue denominata Dac 7 (acronimo di directive admnistrative cooperation).

La direttiva è stata più volte integrata nel corso degli ultimi anni soprattutto mediante l’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione, che hanno ampliato l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari (direttiva 2014/107) Dac 2, ai ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (direttiva 2015/2376) Dac 3 , alla rendicontazione Paese per Paese (direttiva 2016/881) Dac 4, all’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (direttiva 2016/2258) Dac 5 e ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (direttiva 2020/876) Dac 6.

La Dac 7 si delinea come ulteriore ampliamento della cooperazione amministrativa ed è diretta a modificare migliorandolo il quadro normativo già esistente, mediante l’estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e ad ampliare l’ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali.

La direttiva ha quindi codificato la norma di prevedibile pertinenza (foreseeable relevance) delle informazioni rispetto a quella precedente che prendeva in considerazione solo le informazioni rilevanti, ha delineato nell’ambito di un quadro giuridico chiaro le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (group request), ha esteso lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (royalties) e ha infine ampliato il novero delle informazioni da trasmettere; nonché regolamentare l’esecuzione dei controlli congiunti (joint audits).

Sotto altro profilo, la Dac 7 così recepita anche in Italia oggi persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell’economia mediante l’introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme. Questi ultimi sono tenuti, quindi, a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori che sono presenti sulla piattaforma, utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei loro clienti per arginare e combattere la perdita di gettito generata dalle transazioni digitali internazionali.

Sono previsti nuovi e speciali obblighi di adeguata verifica fiscale per i gestori di piattaforme digitali: il decreto legislativo 32/2023 (in vigore dal 26 marzo) prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un’attività pertinente (per esempio locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante il medesimo periodo.

Il decreto disciplina l’ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. In tal caso la responsabilità, tuttavia, rimane in capo all’originario gestore di piattaforma.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un gestore di piattaforma escluso) italiano è tenuto a comunicare all’agenzia delle Entrate tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile a cui si riferisce tale comunicazione.

Viene disciplinata l’ipotesi in cui vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione per il medesimo venditore. Inoltre, se il gestore ha obblighi di comunicazione in più Stati membri può scegliere di adempiere all’obbligo in Italia adoperando specifici accorgimenti. Le prime comunicazioni devono essere effettuate entro il 31 gennaio 2024.

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