Controlli e liti

Tari, l’autosmaltimento dei rifiuti dà diritto a una riduzione ma non all’esenzione

La Ctr Campania in linea con la Cassazione: l’omesso svolgimento del servizio di raccolta può comportare un prelievo ridotto a condizione di provare le condizioni per beneficiarne

di Ivan Cimmarusti

Il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione della Tari dovuta, ma non è esonerato dall’obbligo del pagamento del tributo che sarà saldato in misura ridotta.

Così la sentenza 3036/17/2022 della Ctr della Campania che, in linea con l’orientamento consolidato della Cassazione in tre distinte ordinanze del 2020 (numeri 17334, 14907 e 9109), ha riformato la sentenza di primo grado.

I giudici della Ctp di Napoli, infatti, hanno escluso che potesse avere rilievo la circostanza della mancata produzione di rifiuti urbani in un punto posseduto dalla società, in quanto è onore del contribuente dimostrare al Comune interessato che in determinate aree si producono solo rifiuti speciali, il cui smaltimento è affidato a una ditta privata.

Una posizione contestata nell’appello. Secondo i giudici della Commissione regionale l’eccezione è fondata. La questione, più volte sollevata, attiene alla sussistenza dell’obbligo del pagamento della tassa sui rifiuti (Tari-Tarsu) per le società e comunque per tutti i soggetti che operano all’interno dell’Interporto di Nola e che si rivolgono, per il servizio, a ditte private.

Sul punto, come detto, è già intervenuta ampiamente la Cassazione. La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che la tassa in questione è volta a consentire all’amministrazione di soddisfare un bisogno primario di tutta la collettività e non, secondo una logica commutativa, del singolo individuo. Pertanto, l’omesso svolgimento del servizio di raccolta nella zona dove è collocato l’immobile a disposizione del contribuente non determina l’esenzione dalla tassa, bensì una riduzione della stessa, a condizione che il soggetto fornisca la prova della sussistenza delle condizioni per beneficiarne.

Nel caso di specie il collegio ha ritenuto assolto l’onere probatorio e, alla luce della distanza tra il punto di raccolta più vicino e i locali oggetto di tassazione, nonché della tipologia di attività espletata dalla società appellante, ha quantificato la riduzione della Tari nella misura del 40%.

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