Imposte

Affitti brevi, rebus-cedolare in Lombardia

di Fabio Diaferia

La Lombardia ritiene che gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche debbano essere ricompresi tra le strutture ricettive denominate «case e appartamenti per vacanze» (Cav) e quindi soggetti alla disciplina e agli adempimenti previsti per queste ultime.

È un passaggio critico sotto vari profili. Innanzitutto, l’interpretazione dell’amministrazione regionale non trova riscontro nella legge regionale 27/2015, ma solo in una Faq diffusa dalla direzione regionale Sviluppo economico. Inoltre, la legge 27 (o, meglio, la sua recente modifica da parte della legge 7/2018) è finita sotto la lente del Consiglio dei ministri, che venerdì scorso ha deliberato di impugnarla alla Corte costituzionale per “invasione” della competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile.

In ogni caso, in attesa che sulla norma si pronunci la Consulta, sulla base delle Faq regionali citate, a chi voglia dare in locazione turistica un proprio alloggio viene chiesto di dichiararsi al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (e quindi attraverso il portale impresainungiorno.gov.it che fa riferimento al ministero dello Sviluppo economico) quale gestore di una Cav in base all’articolo 26 della legge regionale 27, anziché come locazione turistica ai sensi dell’articolo 53 dell’allegato 1 al Dlgs 79/2011 (Codice del turismo).

Tra le conseguenze più gravi di questa interpretazione potrebbe esservi l’impossibilità di applicare la cedolare secca sul reddito di locazione. La circolare delle Entrate 24/E del 2017, infatti, esclude l’applicazione della cedolare sui redditi derivanti dalle locazioni brevi gestite nell’esercizio di un’attività d’impresa o di un’attività commerciale non esercitata abitualmente. Se da un lato si può osservare che la nozione di “impresa” o “commercialità” dipende dal Codice civile e dal Tuir (di qui anche la decisione del Governo), dall’altro andrebbe scongiurato fin da subito il rischio che chi si qualifica come Cav – sia pure ai soli fini di una norma regionale – si veda negata la qualità di “privato” e quindi la cedolare secca.

Un’ulteriore grave conseguenza potrebbe essere quella di veder qualificati, ai fini della Tari, gli alloggi dati in locazione turistica non come «utenze domestiche», ma come attività commerciali.

La Regione Lombardia, inoltre, con il regolamento 7/2016 – sulla cui legittimità è già stato avanzato più di un dubbio – ha poi stabilito una lista dettagliata di beni che anche negli alloggi dati in locazione per finalità turistiche deve essere messa a disposizione degli inquilini. Si va dal bollitore per il tè fino al numero di canovacci da cucina da lasciare a disposizione degli ospiti. Il tutto con probabile violazione del principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’articolo 1322 del Codice civile.

Più in generale, non si comprende il motivo di tale atteggiamento rispetto a una fattispecie, quella della locazione turistica, che, come dimostra anche la recente impugnazione da parte del Governo della legge sul turismo di Regione Toscana, non è di competenza regionale. La fattispecie è, tra l’altro già adeguatamente disciplinata dal già menzionato articolo 53 del Dlgs 79/2011.

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