Contabilità

Parametri dimensionali con aumento del 20%

Prevista una modalità semplificata alternativa alle rettifiche intercompany

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Oltre alla verifica del controllo vanno controllati i parametri dimensionali previsti per l’obbligo di redazione del consolidato. Secondo l’articolo 27 del Dlgs 127/1991 non sono soggette al consolidato le imprese controllanti che – insieme alle controllate – non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

- 40 milioni di euro nel totale dei ricavi di vendite e prestazioni;

- 250 dipendenti occupati in media nell’esercizio.

Finora il totale degli attivi e dei ricavi è stato determinato sulla base dei dati aggregati delle imprese coinvolte, senza elidere le operazioni infragruppo. Ciò in ottica di semplificazione (si pensi a grandi gruppi con servizi centralizzati, holding e così via). Da oggi, invece, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 27 del Dlgs 127 dalla legge europea 2019-20, la verifica dei limiti dimensionali può avvenire con due modalità alternative:

1 simulando un bilancio consolidato e quindi con l’elisione delle operazioni intercompany;

2 con un semplice aggregato dei dati dell’attivo e di conto economico delle società del perimetro, ma con un innalzamento dei limiti degli attivi e dei ricavi del 20%.

Viste le complicanze previste in presenza di parecchie rettifiche intercompany, l’opzione 2) sarà probabilmente la più usata. D’altronde la nuova possibilità non solo semplifica il calcolo, ma permette altresì di alleggerire i gruppi per via dell’incremento dei limiti nella misura del 20%. In alcuni casi, infatti, potrebbe scattare l’esonero dall’obbligo del consolidato. In conclusione, quindi, i nuovi limiti di esonero, in caso di verifica su base aggregata, saranno:

24 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

48 milioni di euro nel totale dei ricavi di vendite e prestazioni;

250 dipendenti (invariato).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©