Imposte

Gruppo Iva anticipato senza vantaggio fiscale esente da penalità

Le dichiarazioni non vanno riviste se il vincolo è stato attuato correttamente

di Alessandro Germani

Nel caso in cui vi siano stati ingressi nel gruppo Iva per i quali non si è tenuto conto, per l’inserimento, dello spartiacque del 1° luglio dell’anno precedente, occorre guardare all’effettivo vantaggio fiscale conseguito, in termini di minor versamento di Iva o di maggior utilizzo del credito che la sussistenza del Gruppo ha comportato. Dopodiché se la situazione si è cristallizzata perché nei fatti poi il vincolo finanziario si è attuato correttamente, non occorre correggere/rinviare le varie dichiarazioni. È questa la risposta 387 di ieri.

La fattispecie riguarda un gruppo Iva attivo dal 2019, inizialmente composto dalla società istante e dalla sua controllata, con separazione di attività.

Nella seconda metà del 2019 sono entrate delle neocostituite, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (mentre correttamente avrebbero dovuto essere incluse dal 2021) e nella seconda metà del 2020 altre due neocostituite e una società acquisita, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 (mentre avrebbero dovuto essere incluse dal 2022).

In sostanza, non si è tenuto conto del Dm 6 aprile 2018 che ha chiarito come la data del 1° luglio faccia da spartiacque, cosicché il verificarsi del vincolo finanziario in data antecedente consente l’ingresso dall’anno successivo, quello in data successiva dall'anno ancora dopo.

La società illustra come ha calcolato il vantaggio fiscale conseguito, ricalcolando le liquidazioni mensili per il gruppo e per le singole entità, individuando le operazioni non soggette ex articolo 70-quinquies che viceversa in assenza di gruppo andavano ivate, ricalcolando le rettifiche alla detrazione nonché il pro rata di detraibilità del gruppo e delle singole entità.

Non vi è differenza fra quanto versato dal gruppo e quanto sarebbe stato versato invece dai singoli, mentre il pro rata nei due anni ha comportato una minor detrazione. Per cui non c'è alcun vantaggio fiscale.

Nella risposta l’Agenzia conferma il percorso dell’istante affermando che il vantaggio è dato da una maggiore imposta dovuta o da un minor credito, con eventuali sanzioni. Poi viene richiamata la risoluzione 30/E/21 che illustrava il meccanismo della data spartiacque del 1° luglio (con disapplicazione delle sanzioni per i vantaggi fiscali dei comportamenti adottati prima della pubblicazione del documento).

Ad ogni modo poiché il vincolo finanziario si è poi attivato e quindi successivamente le società comunque avrebbero avuto legittimamente diritto all’ingresso nel gruppo Iva, l’Agenzia conclude che la situazione creatasi può considerarsi “cristallizzata” senza necessità di provvedere a “rettificare” gli adempimenti già posti in essere.

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