Imposte

La cooperative compliance introduce il ruling sulle operazioni strategiche d’impresa

di Graziano Gallo e Asa Peronace

Uno dei vantaggi fondamentali che il nuovo regime di adempimento collaborativo, varato con il Dlgs 128/2015 , è chiamato a garantire al contribuente che ad esso sia ammesso, è la certezza preventiva del carico fiscale, cui dunque il provvedimento delle Entrate 101573/2017 dedica uno specifico paragrafo.

Che la certezza preventiva costituisca uno dei pilastri concettuali dell’intero impianto del nuovo modello di tax compliance ed uno degli ingredienti chiavi suscettibili di decretarne il successo, è circostanza assodata, essendo stata già rimarcata in tutti i documenti pubblicati dall’Ocse in tema, a partire dal fondamentale «Study into the role of Tax Intermediaries» del 2008.

Sul punto, il provvedimento esordisce (articolo 2.2) assumendo l’impegno da parte dell’Agenzia a fornire risposte alle richieste avanzate dai contribuenti nel più breve tempo possibile, con le modalità e gli strumenti di cui al successivo Capo II. In tale parte del Provvedimento viene anzitutto stabilito che l’ammissione al regime comporta la fissazione di incontri almeno annuali tra l’impresa e l’Agenzia, nel corso dei quali è data al contribuente l’opportunità di sottoporre all’autorità le questioni dubbie e come tali portatrici di un rischio fiscale implicito. Dal tenore delle disposizioni concernenti detti incontri si evince che essi avranno carattere preventivo: nel corso del loro svolgimento, dunque, saranno discusse questioni dubbie che devono ancora trovare definitivo trattamento a fini fiscali, in vista del loro concorso ai successivi adempimenti dichiarativi. Risulta altresì chiaro, dal dato testuale, che il contribuente ha facoltà di chiedere la convocazione di più di un incontro in corso d’anno, ma, rispetto a tale facoltà, non sembrerebbe sussistere uno specifico obbligo dell’Agenzia di procedere nel senso richiesto dall’impresa.

Dalla lettura dell’articolo 5.1. del provvedimento pare potersi evincere che, al fine di ottenere chiarimenti dall’amministrazione, il contribuente ammesso al regime può avvalersi dell’interpello abbreviato, la cui procedura è stata delineata dal Dm 15 giugno 2016, oppure prendere atto della posizione assunta dall’Agenzia in merito ai rischi fiscali ed alle posizioni incerte e controverse comunicate d’iniziativa in adempimento di specifico obbligo (articolo 4.6) o spontaneamente (articolo 4.7). Secondo quanto precisato dall’articolo 5.1, tale posizione «è formalizzata, nel corso della procedura, mediante pareri motivati o altri strumenti idonei a garantire certezza preventiva sulle fattispecie esaminate», da notificarsi ai sensi del successivo articolo 5.3 «mediante posta elettronica certificata, servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in mani proprie, con le modalità di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Si tratterebbe dunque, sin qui, di modalità di interlocuzione basate prevalentemente sullo scambio di comunicazioni scritte.

Il fatto che, secondo quanto affermato alla lettera b) dell’articolo 2.2, le analisi condotte dall’Ufficio saranno «espletate in costante collaborazione con il contribuente» non implica necessariamente che esse trovino alimento nei risultati di riflessioni congiuntamente sviluppate nel corso di riunioni: la collaborazione, infatti, ben potrebbe realizzarsi (e verosimilmente si realizzerà) mediante lo scambio di documenti scritti.

Tali modalità di interlocuzione trovano tuttavia un’importante e molto significativa deroga solo nel caso in cui la questione o il complesso di questioni sottoposte all’attenzione dell’ufficio attengano al trattamento fiscale di operazioni o complesso di operazioni, anche di natura straordinaria, ritenute strategiche dall’impresa. Al ricorrere di tale circostanza, infatti, «l’ufficio, effettuati i necessari approfondimenti, invita il contribuente al contradditorio al fine di pervenire ad una comune valutazione della fattispecie da formalizzare in un documento, sottoscritto dall’ufficio stesso e dal contribuente, denominato “accordo di adempimento collaborativo”. Il contenuto dell’accordo vincola le parti per il periodo di imposta nel corso del quale è stata definita la soluzione condivisa e per i periodi di imposta successivi, salvo mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della comune valutazione».

Sebbene, a una prima veloce lettura, questo passaggio possa interpretarsi come la semplice descrizione di una modalità tecnica di interlocuzione, essa costituisce di fatto uno dei pilastri centrali dell’intero costrutto del nuovo regime: viene di fatti sancita l’introduzione nell’ordinamento dell’istituto del ruling preventivo avente quale possibile oggetto tutte le questioni di maggiore rilevanza strategica per l’impresa, un passo che, per importanza in termini di progresso sul piano dei rapporti tra Fisco e impresa, trova l’eguale solo nell’originaria introduzione del ruling di standard internazionale (oggi ribattezzato accordo preventivo per le imprese con attività internazionali) attuata con il Dl 269/2003 (e la cui disciplina è oggi contenuta nell’articolo 31-ter del Dpr 600/1973).

In definitiva, la scelta operata dall’Agenzia sul nuovo modello di comunicazione con il contribuente appare definita nelle sue linee di fondo: la certezza preventiva è riconosciuta come indiscusso fattore centrale del successo del nuovo modello; ne consegue la necessità di dotare gli uffici preposti di strumenti di interlocuzione più snelli ed efficienti, in grado, al tempo stesso, di assicurare, anche formalmente, la certezza e la vincolatività degli impegni reciprocamente assunti. Tali strumenti sono fondamentalmente di quattro tipi:
1) l’interpello standard (Dm 15 giugno 2016) che, pur connotato da tempi abbreviati, appare essere dei tre, il modello recessivo e che verosimilmente sarà meno utilizzato dalle imprese;
2) lo scambio di comunicazioni scritte, con obbligo o facoltà del contribuente, a riguardo delle situazioni incerte e/o controverse (combinato disposto degli articoli 4.6, 4.7 e 5.1 del provvedimento);
3) la procedura dialogata destinata a realizzarsi nel corso degli incontri periodici a frequenza almeno annuale tra Agenzia e impresa, oggetto di verbalizzazione;
4) la procedura finalizzata alla firma dell’accordo di adempimento collaborativo, avente ad oggetto la questione o il complesso di questioni attinenti al trattamento fiscale di operazioni o del complesso di operazioni, anche di natura straordinaria, ritenute strategiche dall’impresa.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 101573/2017

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