I temi di NT+Le parole del non profit

Sport dilettanti, riduzione dell’Iva sul gas al 5% per gli impianti

Gli enti non profit, pur se non menzionati dal Dl 34/2023, possono accedere all’agevolazione nella misura in cui esercitano attività per assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti

Decreto energia, sì alla riduzione Iva sui consumi per impianti sportivi mentre resta l’incognita per gli enti del Terzo settore. Il provvedimento – pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 30 marzo – conferma la riduzione temporanea dell’aliquota Iva sulle somministrazioni di gas per il secondo trimestre 2023 (articolo 2 del Dl 34/2023). Una misura, questa, introdotta per la prima volta nel decreto 130 del 2021 e più volte prorogata, da ultimo con la legge di bilancio 2023.

Più nel dettaglio, in deroga alle aliquote del 10 o 22% del decreto Iva (Dpr 633/72), si prevede l’applicazione dell’aliquota, ridotta al 5 %, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali all’articolo 26, comma 1, del Dlgs 504/1995. Per verificare se si rientra o meno nell’agevolazione occorre far riferimento alle indicazioni contenute nel decreto 504. Vale a dire quel provvedimento ai sensi del quale negli usi industriali sono ricompresi gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali e agricole. Ma non solo.

Sport dilettantistico

Il legislatore elenca nel novero anche ulteriori fattispecie che, seppur estranee dalla sfera di commercialità, vengono espressamente incluse e, di conseguenza, ammesse a beneficiare della riduzione Iva al 5 per cento. È il caso, ad esempio, delle somministrazioni di gas negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro. Una previsione, questa, che in base al tenore farebbe dunque riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche, quali enti non profit che, in assenza di scopo di lucro, gestiscono impianti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Un’inclusione senz’altro ragionevole tenuto conto dell’esigenza di contenere anche questi enti gli effetti legati all’aumento del prezzo del gas metano, al pari di quelli che svolgono attività industriali.

L’applicazione agli enti non profit

Da chiarire tuttavia se nell’agevolazione Iva rientrano anche altre tipologie di enti non profit, ivi inclusi gli enti del Terzo settore (Ets). Seppure questi non siano stati espressamente menzionati dal Dl 34/2023, si ritiene che possano in ogni caso accedere alla riduzione dell’aliquota Iva. Ciò nella misura in cui si tratta di realtà che esercitano attività finalizzate all’assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti (ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs 504/95).

Una limitazione soggettiva che non sembra tuttavia ragionevole e che rischia di tagliar fuori dal beneficio un’ampia platea di possibili beneficiari. Si pensi, ad esempio, ai diversi enti filantropici che gestiscono immobili per finalità di interesse generale o ad altri Ets che – al pari delle Asd/Ssd o degli enti con finalità assistenziali – stanno sostenendo ingenti costi in relazione alle proprie strutture e per quali, stando al tenore normativo, non sembrerebbe poter trovare applicazione la riduzione Iva. Specie considerando che nel decreto 34 non sono state riproposte altre misure espresse a sostegno del terzo settore.