I temi di NT+Il caso operativo

Dal revisore la dichiarazione sull’impossibilità di esprimere un giudizio

Necessario specificare l’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio di esercizio

di Girolamo Matranga

IL CASO. La società Alfa, sottopone il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti, a cura di società di revisione, che dovrà esprimere giudizio secondo l’articolo 14 del Dlgs 39/2010, per il triennio 202X1-202X3. Il bilancio è redatto secondo i principi contabili nazionali. Trattasi di una società diversa da quelle definite come Eip in base all’articolo 16 del Dlgs 39/2010.

Nel corso delle attività di revisione sono state acquisite talune evidenze probatorie ritenute sufficienti ed appropriate ma non tutte. Infatti, con riferimento alle rimanenze finali di prodotti finiti, voce di bilancio ritenuta significativa, la società non ha acconsentito alla società di revisione di partecipare alle attività di inventario, in quanto alla data dello stesso, la società aveva disposto la chiusura del magazzino per alcune restrizioni operative ad impatto sicurezza luoghi di lavoro.

Il revisore non ha potuto, al pari, eseguire altre procedure (alternative) di controllo, in quanto ha rilevato nel corso delle sue attività alcune carenze nel sistema di contabilità di magazzino e dunque ha ritenuto il test di validità fondamentale per la propria attività di revisione. Si chiede di conoscere la più appropriata tipologia di giudizio da emettere nel possibile caso descritto.

1. La soluzione

Si ricorda che le tipologie di giudizio, in ottemperanza allo Isa Italia 700 e allo Isa Italia 705, oltre che ai disposti di cui all’articolo 14 del Dlgs 39/2010, sono giudizio senza modifica e giudizio con modifica, questo a sua volta può assumere la natura di giudizio con rilievi, di giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio: Nel caso esaminato, ai sensi dello Isa Italia 705, si ritiene che il revisore, non essendo stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio, nemmeno con procedure alternative, su di una voce di bilancio ritenuta peraltro significativa ed i cui effetti di eventuali rischi di errori significativi possono essere anche pervasivi, deve dichiarare l’impossibilità di esprimere il giudizio, secondo l’incrocio dei quadranti della matrice di cui allo Isa Italia 705 paragrafo A1 delle linee guida ed altro materiale esplicativo.

2. La relazione del revisore

Per effetto di quanto sopra la relazione presenterà i seguenti paragrafi (si indicano i paragrafi che subiscono variazioni per effetto della dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio sul bilancio a cura del revisore).

Il titolo

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Ovvero:

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL DLGS 39/2010

Agli azionisti della ABC Spa

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Alfa costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20X2, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio di esercizio. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione «Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione», non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio di esercizio

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

La società presenta una voce significativa del bilancio di esercizio relativa alle rimanenze finali di prodotti finiti, che incide per oltre il 40% sul totale dell’attivo. A seguito di talune restrizioni all’accesso del magazzino per motivazioni di ordine operativo, non ci è stato consentito di partecipare in alcun modo alle attività di inventario, quale procedura di validità ritenuta fondamentale nell’ambito delle procedure di revisione, tenuto conto di talune disfunzioni rilevate nel sistema di gestione del magazzino che non hanno peraltro consentito lo svolgimento di procedure alternative ritenute appropriate alla circostanza.

Non siamo stati pertanto in grado di verificare l’esistenza e qualità del magazzino e quindi se fossero necessarie rettifiche di valore o verificare la corretta valorizzazione a cura della direzione in ottemperanza all’articolo 2426 del Codice civile ed ai corretti principi contabili di riferimento.

(segue il paragrafo: «Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio di esercizio», predisposto secondo lo standard previsto dallo Isa Italia 700)

Il paragrafo «Responsabilità della società di revisione per la revisione del bilancio di esercizio», subirà invece le seguenti variazioni:

È nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (Isa Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio nella presente relazione, non siamo in grado di acquisire elemento probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio di esercizio.

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

(omissis)

(completeranno la relazione i successivi paragrafi coerentemente all’Isa Italia 700)

Il caso operativo qui presentato è uno dei temi di Master Telefisco, il percorso di formazione del Sole 24 Ore

Gli altri casi operativi sono raccolti in questa sezione.