Contabilità

Transfer price, nel Dm i nodi rettifiche e regime transitorio

di Giammarco Cottani e Paolo Ludovici

La pubblicazione da parte del Mef dello schema di decreto ministeriale contenente le linee guida per una corretta applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento segna una tappa fondamentale per garantire l’allineamento del sistema tributario italiano ai principi condivisi in ambito internazionale e rappresenta un ulteriore elemento nella direzione di un più virtuso rapporto Fisco-contribuente.

Così si desume dalla volontà dell’amministrazione finanziaria di condividere con i tutti i soggetti potenzialmente interessati il contenuto dello schema di decreto attraverso un meccanismo di consultazione pubblica, gettando le basi per la creazione di un sistema normativo che rifletta le attuali problematiche incontrate dagli operatori nella gestione dei rapporti infragruppo.

Al riguardo, già con l’introduzione del principio di libera concorrenza in luogo del valore normale nell’articolo 110 comma 7 del Tuir ad opera dell’articolo 59 del decreto legge n. 50 del 2017, l’amministrazione non si era limitata ad un mero adeguamento formale alle raccomandazioni Ocse contenute nelle azioni 8, 9 e 10 del progetto Beps. In realtà, l’emendamento normativo è andato a porre le basi per un cambiamento più radicale e sostanzialistico nell’interpretazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, volto a svincolare tanto l’amministrazione finanziaria quanto i contribuenti dai precetti della oramai vetusta circolare n. 32 del 1980. Il nuovo approccio dell’amministrazione si manifesta anche nella produzione, tra i documenti oggetto di consultazione, di una traduzione di cortesia in italiano delle parti rilevanti delle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento come aggiornate a luglio 2017.

Parrebbe ad ogni modo opportuno, al fine di evitare scomodi fraintendimenti soprattutto nei contesti di una ispezione o verifica, che nella sua versione finale il decreto chiarisca come la summenzionata circolare ministeriale del 1980 venga abrogata e sostituita dal combinato disposto derivante dall’applicazione delle linee guida Ocse e dal suddetto decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni dell’articolo 110, comma 7 del Tuir.

Soffermandosi su alcuni dei passaggi più interessanti dello schema di decreto, se da un lato il testo è uniforme alle raccomandazioni contenute ad esito dell’implementazione delle azioni del progetto Beps in tema di prezzi di trasferimento, dall’altro sembra andarvi anche oltre. Viene, infatti, introdotto il criterio della «accurata individuazione e delineazione sulla base dell’effettivo comportamento delle parti» per stabilire quando si è in presenza di un’operazione tra parti correlate, così cementando il richiamo alla nuova Sezione D.2 del nuovo capitolo I delle linee guida Ocse e in qualche modo ponendo in secondo piano il ruolo dei contratti. Nel contempo, lo schema di decreto espande nozioni presenti nella circolare del 1980, ma non sempre oggetto di applicazione uniforme da parte degli operatori, come il riferimento espresso al controllo di fatto e quello alle persone nella definizione della partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale di un’impresa.

In realtà, due sembrano essere i profili che più di ogni altro assumono rilevanza nel testimoniare una auspicabile inversione di rotta nell’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento. Il primo, riferibile alla selezione del metodo di calcolo più appropriato da parte del contribuente; l’altro, riferito all’indicazione di un intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza. Con riferimento al primo profilo, è lodevole lo sforzo nell’indicare espressamente, al comma 6 dell’articolo 4 dello schema di decreto, la necessità per l’amministrazione finanziaria di rispettare il metodo applicato dall’impresa qualora la selezione di tale metodo sia stata effettuata rispettando le disposizioni contenute nello schema di decreto e se le condizioni delle operazioni controllate sono coerenti con il principio di libera concorrenza.

È auspicabile che tale dettato normativo venga tenuto da tutti gli operatori in debita considerazione, al fine di ottenere una riduzione considerevole di tutte quelle contestazioni che sino ad oggi si innescavano su un talvolta immotivato disconoscimento del metodo di transfer pricing selezionato dal contribuente.

Nella stessa logica dovrebbe innestarsi anche l’interpretazione del comma 3 dell’articolo 5 dello schema di decreto ministeriale, laddove si statuisce che nel caso in cui l’indicatore finanziario di un’operazione non controllata non rientri nell’intervallo di libera concorrenza, l’amministrazione finanziaria sarà tenuta ad operare una rettifica al fine di riportare il predetto valore all’interno di un intervallo di valori di libera concorrenza.

Con riferimento a tale ultima disposizione, è auspicabile una precisazione volta a stabilire in che punto esatto del suddetto intervallo tale rettifica debba avvenire, atteso che un discostamento anche minimo tra, ad esempio, un primo quartile ed una mediana, potrebbe generare traslazioni significative del carico impositivo tra gli stati in cui le imprese associate sono residenti. Alla luce del fatto che il transfer pricing non è una scienza esatta ed è soggetta, talvolta, ad ampi margini di discrezionalità, sarebbe preferibile una soluzione pro-contribuente. Ad esempio, si potrebbe prevedere che la rettifica debba avvenire al punto dell’intervallo più favorevole per il contribuente, salvo che l’amministrazione sia in grado di dimostrare che il valore di libera concorrenza è un altro.

In conclusione, l’iniziativa di ammodernamento della normativa sui prezzi di trasferimento è certamente pregevole nel voler rendere il nostro paese sempre più competitivo e riflette il cammino virtuoso intrapreso dall’amministrazione finanziaria nel voler instaurare un dialogo costruttivo con il contribuente soprattutto su tematiche caratterizzate, come appunto la disciplina sui prezzi di trasferimento, da particolare complessità. Il percorso è avviato ma è ben lungi dall’essere compiuto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©