Adempimenti

Dichiarazione di alto mare anche tramite i raccomandatari

L’Agenzia estende la platea degli intermediari abilitati all’invio includendovi anche le società di cui sono parte

Anche i soggetti iscritti agli elenchi dei raccomandatari marittimi e le società nelle quali un raccomandatario marittimo risulti legale rappresentante in qualità di amministratore unico, membro del Consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di alto mare (articolo 8-bis del Dpr 633/1972).

L’individuazione nei raccomandatari marittimi di una nuova tipologia di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di alto mare previste ai fini della non imponibilità Iva ex articolo 8-bis, oltre che delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della Ue, di imbarcazioni da diporto ex articolo 7-sexies, è prevista dal provvedimento 352534/2021 che l’Agenzia ha pubblicato ieri per venire incontro alle esigenze di semplificazione e correntezza nella gestione degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni, soprattutto nel caso di dichiaranti non residenti.

Nel mercato della logistica via mare, quando alla nave in sosta in un porto devono essere riforniti beni e servizi ad un costo adeguato rispetto al mercato internazionale anche rispetto all’Iva, non c’è spazio per formalismi eccessivi. E a partire dal 14 di agosto scorso – data di decorrenza della nuova dichiarazione telematica introdotta dal provvedimento 151377/2021 – la necessità di organizzare per i soggetti non residenti una dichiarazione telematica attraverso un intermediario abilitato nei tempi della sosta della nave in porto è risultata un gravoso ed eccessivo formalismo, che ha purtroppo dirottato un rilevante volume di acquisti verso altri Paesi.

Il raccomandatario marittimo svolge, appunto, attività di “raccomandazione” di navi, che comprende attività quali l’assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione e consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, e in definitiva qualsiasi attività per la tutela degli interessi ad essi affidati. Egli svolge una funzione anche pubblicistica di garanzia nei confronti delle autorità e dei terzi, in particolare per gli armatori non residenti.

In queste premesse, l’agente raccomandatario marittimo potrebbe – in futuro ed una volta stabilite chiare regole circa i mezzi di prova – essere autorizzato non soltanto a trasmettere, ma anche a rendere (in qualità quindi di dichiarante) la dichiarazione telematica di alto mare, per conto degli armatori/vettori non residenti, facoltà che, in oggi, il provvedimento non prevede.

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