Adempimenti

Mascherine detraibili solo se classificate come dispositivo medico

Circolare 7/E: niente pagamento tracciato anche per il noleggio (e non solo l’acquisto) di dispositivi e protesi

Mascherine detraibili solo se classificate come dispositivo medico. L’esenzione da pagamento tracciato vale anche per il noleggio e non solo per l’acquisto di dispositivi e protesi. Detrazione per protesi anche se sullo scontrino c’è il codice «PI», non solo con il codice «AD».

La circolare 7/E/2021 aggiorna il paragrafo sui dispositivi medici alla pandemia e al tracciamento delle spese. Sul fronte Covid-19 l’Agenzia ribadisce che la spesa per «mascherine protettive» spetta solo se sono classificate quali “dispositivi medici” con marcatura CE (vengono così confermati gli orientamenti espressi dalla circolare 26/E/2020, paragrafo 2.3, quesito 1, e circolare 11/E/2020, quesito 5.12). Indetraibili quindi le mascherine “di comunità”, prive di requisiti sanitari; chirurgiche detraibili purché aventi la relativa marcatura CE. Per le Ffp2 e Ffp3, invece, va verificato caso per caso: se sono conformi solo alla normativa sui Dpi, non sono detraibili; se invece hanno la doppia marcatura CE, come Dpi e come dispositivo medico, si detraggono. La circolare non menziona le mascherine autorizzate “in deroga” dall’Istituto superiore di sanità nei primi mesi della pandemia: si tratta di prodotti assimilati in tutto e per tutto a dispositivi medici e, quindi, detraibili.

L’Agenzia ricorda poi che per le spese per l’acquisto di dispositivi medici non è previsto l’obbligo di pagamento “tracciato” e correttamente precisa che l’esenzione da tracciamento vale anche per l’acquisto o l’affitto delle protesi, che fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici. Questa precisazione è importante non tanto per la (ovvia) affermazione che le protesi sono dispositivi, ma per il fatto che assimila il noleggio all’acquisto. Sino ad oggi nessuna pronuncia ufficiale aveva espressamente riconosciuto che l’esenzione da tracciamento vale anche per il noleggio: la legge di bilancio 2020 parla di “acquisto” di dispositivi, ma in via interpretativa deve ritenersi (come già anticipato sul Sole del 18 gennaio 2020) che il noleggio goda della stessa esenzione. Adesso lo riconosce anche l’Agenzia.

Altra novità per le protesi: per evitare che il contribuente debba conservare anche la confezione o la scheda tecnica del singolo dispositivo, il rivenditore può riportare sul documento di spesa anche la marcatura CE o la conformità alle specifiche direttive Ue, che può anche essere sostituita dal semplice codice AD che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici. La circolare precisa che a tal fine è idoneo anche il codice PI, specifico per le protesi.

L’Agenzia, infine, ha ritenuto di non aggiornare l’elenco degli esempi di dispositivi medico diagnostici in vitro (Ivd) detraibili, ma sarebbe stato utile precisare che sono classificati come Ivd anche i kit per i test sierologici ed i tamponi rapidi per Covid-19, che sono quindi pienamente detraibili se pagati dal contribuente.

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