Adempimenti

Anche i compensi per i visti di conformità devono essere asseverati

Una risposta inedita chiarisce che anche questi onorari rientrano nei massimali: pagamenti da effettuare con bonifico parlante

di Luca De Stefani e Giuseppe Latour

Il compenso per il visto di conformità per una pratica di superbonus deve essere a sua volta asseverato e rientrare nei massimali di spesa previsti dalla legge. È la conclusione, assolutamente inedita, alla quale arriva la Dre Lombardia dell’agenzia delle Entrate con l’interpello n. 904-2020/2022.

Il caso nasce dall’istanza di un professionista che chiedeva se sia possibile effettuare uno sconto in fattura al proprio cliente per l’apposizione del visto, sebbene nell’asseverazione dei costi fossero incluse solo le spese tecniche professionali e le spese di appalti, escludendo quindi quelle per il commercialista.

La Dre risponde in maniera negativa e spiega che «laddove l’onorario professionale per l’apposizione del visto di conformità dell’istante non sia oggetto di apposita asseverazione, lo stesso non potrà rientrare tra le spese che danno diritto alla detrazione (e per le quali può essere esercitata, in via alternativa, l’opzione dello sconto in fattura)». La procedura corretta, per ottenere detrazione e sconto in fattura, è asseverare la spesa relativa a questo onorario, facendola rientrare nei massimali previsti per ogni categoria di intervento agevolato. Nel caso in cui vengano superati questi limiti, non sarà possibile avere la detrazione. Dubbi, invece, ci sono sull’inclusione nei massimali unitari di spesa, che invece la Dre cita.

A supporto di questa impostazione, la Dre Lombardia indica diversi elementi. Tra questi, ricorda che l’Enea con una nota di chiarimento riferita al computo metrico da allegare all’asseverazione aveva già spiegato che questo deve contenere, tra le altre cose, le spese per il rilascio del visto di conformità.

Anche la risposta 2 delle linee guida per la «Classificazione del rischio sismico delle costruzioni», elaborate a febbraio 2021 dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, aveva chiarito che, nonostante nelle due asseverazioni per l’ecobonus (ordinario o super), contenute negli allegati 1 e 2 del decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, compaiano solo i riferimenti dei costi dei lavori e non quelli delle prestazioni professionali, nella voce «ammontare complessiv+o delle spese» (potenzialmente detraibili) vanno inseriti tutti i costi, compresi anche quelli relativi ai professionisti, alle asseverazioni e al visto di conformità.

In particolare, gli onorari professionali devono essere suddivisi tra i vari tipi di intervento. Se vengono realizzati diversi interventi (ad esempio, il miglioramento sismico, il cappotto, le finestre), il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere «imputato ad ogni singolo intervento (la cui riconducibilità deve essere attestata dal competente tecnico) in relazione alla prestazione svolta» (circolari 23 giugno 2022, n. 23/E e 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 2.2.2). Se ciò non è possibile, perché si tratta di costi per prestazioni riferite a più categorie di opere (ad esempio, edili, impiantistiche termotecniche, impiantistiche elettriche), devono essere suddivisi, sempre dal tecnico che assevera l’opera all’Enea o nell’allegato B-1 per il bonus casa, «proporzionalmente all’importo dei lavori dei singoli interventi» (risposta 2 delle Linee guida).

Relativamente all’onorario per l’apposizione del visto di conformità, pertanto, il committente dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico parlante prima dell’asseverazione tecnica, quindi, prima del rilascio del visto di conformità da parte del professionista (il quale emetterà la relativa fattura).

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